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Lavoro accessorio: nuove modalità e disciplina sanzionatoria. Prime indicazioni operative del Ministero del Lavoro.

Ministero del Lavoro, Circolare n. 4 del 2013

La Legge n. 92/2012 ha introdotto modifiche in materia di lavoro accessorio:  una  semplificazione dello strumento e l'eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all'istituto, sostituite con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico.
Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo in merito al lavoro accessorio per prestazioni di carattere “meramente occasionale”, proprio alla luce delle modifiche legislative recenti.
Il nuovo art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che "per prestazioni di lavoro accessorio si intendano attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati (…)".
E’ dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico (fatte salve le successive precisazioni). Tale limite, pari a euro 5.000, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.
Fermo restando il limite complessivo di euro 5.000 nel corso di un anno solare, il Legislatore stabilisce che "nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (...) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (...)".
Ai fini del rispetto della nuova disciplina, occorre prima di tutto verificare se il committente è un "imprenditore commerciale o professionista". In caso positivo la prestazione nei suoi confronti non potrà dar luogo a compensi maggiori di euro 2.000 di voucher.
L'espressione "imprenditore commerciale" vuole intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa.
Un secondo limite, anch'esso di carattere oggettivo e fermo restando il tetto dei euro 5.000, riguarda il settore agricolo. Il nuovo art. 70 stabilisce infatti che il lavoro accessorio in questo specifico ambito si applica:
- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (ovvero: "produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d'affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti") che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
 Proprio in ragione della specialità del settore agricolo, si ritiene altresì che non trovi applicazione l'ulteriore limite di euro 2.000 previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.
Onde evitare il superamento della soglia (2.000 o 5.000 euro, a seconda dei casi), il committente è legittimato a richiedere al lavoratore una dichiarazione circa il non superamento degli importi massimi previsti.
Altra significativa novità apportata dalla riforma attiene al fatto che i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono "orari, numerati progressivamente e datati" e che il loro valore nominale è fissato con decreto ministeriale, al fine di evitare che un solo voucher (oggi del valore di 10 euro), possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.
Il voucher, inoltre, deve essere utilizzato in un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi al suo acquisto. Tale obbligo sarà, tuttavia, pienamente operativo quando saranno approntate le nuove procedure di rilascio dei voucher da parte dell’INPS (nota del Ministero del Lavoro n. 3439 del 18 febbraio 2013).
Quanto agli aspetti sanzionatori, le violazioni possono riguardare: il superamento dei limiti quantitativi e l'utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito.
Il superamento dei limiti economici nell’utilizzo del lavoro accessorio potrebbe determinare una "trasformazione" del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.
Sarà, poi, da ritenersi quale "prestazione di fatto", non censita preventivamente e pertanto da considerarsi "in nero", quella resa nell'ipotesi di un utilizzo dei voucher in un periodo diverso da quello consentito (30 giorni dal suo acquisto). Si potrebbe, in tal caso, realizzare trasformazione in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

24/02/2013

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