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La nuova disciplina delle mansioni

Decreto legislativo, numero 81 del 2015.

Il decreto legislativo di attuazione della legge 183/2014 interviene in materia di mansioni sostituendo integralmente l'articolo 2103 del codice civile.
E' stato stabilito, anzitutto, che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Aspetto determinante diviene, quindi, il livello o la categoria nell’ambito della quale il lavoratore è stato assunto o è successivamente rientrato a seguito dello svolgimento, per il tempo definito dalla stessa legge, di mansioni attribuibili ad un livello o categoria superiore.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può, tuttavia, adesso essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni deve essere accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
I contratti collettivi possono prevedere ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale.
L'assegnazione ai mansioni del livello inferiore per ragioni organizzative o nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità.
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per quegli elementi retributivi collegati alle particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Solo nelle sedi preposte alla conciliazione delle controversie in materia di lavoro o dinanzi alle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Patti contrari alla normativa stipulati diversamente restano nulli.
La nuova normativa innalza da tre a sei mesi il periodo di lavoro continuativo che può far scattare il diritto all’inquadramento in un livello superiore, periodo che può essere anche stabilito in misura diversa dai contratti collettivi.

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