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La declaratoria di illegittimità del licenziamento in caso di contratto a tempo determinato comporta la condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, delle retribuzioni a questi spettanti dalla data di recesso sino al termine di scadenza del rapporto

Tribunale di Salerno, sentenza numero 2101 del 2012.

Un lavoratore iscritto alla Filca Cisl di Napoli aveva stipulato, con una società impegnata nell’'esecuzione di lavori di ristrutturazione in Provincia di Salerno, in data 12/5/2009 un contratto di lavoro subordinato a termine che doveva scadere il 14/8/2009. Il lavoratore era stato inquadrato nella categoria di operaio del livello 3 del ccnl per le imprese edili. Durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro comunicava, improvvisamente, il licenziamento per “riduzione di personale” nel corso del mesi di giungo del 2009. Il lavoratore, quindi, impugnava il licenziamento e contestava la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato. Il Giudice del Lavoro di Salerno, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo anticipato rispetto al termine nel corso di un contratto a tempo determinato e che al lavoratore espulso spettano, quale risarcimento del danno, le mensilità non corrisposte dalla data di cessazione “ante tempus” del rapporto (10 giugno 2009) fino alla scadenza naturale del contratto (14 agosto 2009). La sentenza del Tribunale di Salerno sostiene il principio di diritto secondo cui il recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro a termine, a norma del combinato disposto di cui agli art. 2118 e 2119 c.c. e all'art. 1 l. n. 604 del 1996, è possibile solo ed esclusivamente per giusta causa, in quanto riservate le due ulteriori causali previste dalla legge, del giustificato motivo soggettivo e oggettivo, unicamente alla interruzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Trattandosi di rapporto a termine, la declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento comporta la condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, delle retribuzioni a questi spettanti dalla data di recesso sino al termine di scadenza del rapporto, come originariamente pattuito tra le parti.

04/02/2013

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