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L’outsourcing può giustificare il licenziamento

Corte di Cassazione, sentenza n. 3446 del 2013.

La Corte di Cassazione ha confermato che l'esternalizzazione può giustificare il licenziamento nel caso in cui non è possibile adibire il lavoratore in un'altra posizione. Nel caso esaminato, una società di di produzione e commercializzazione di farmaci aveva deciso di affidare ad esteri il servizio di infermeria per le visite preassuntive e di controllo dei dipendenti, aveva soppresso il posto che era affidato ad una infermiera ed aveva licenziato la dipendente. Quest'ultima aveva impugnato il recesso con un ricorso che è stato rigettato dal Tribunale, prima, e dalla Corte di Appello, dopo. Per i Giudici del Lavoro la soppressione del posto di lavoro e il licenziamento era sostenuto da valide ragioni relative all'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, come indicato dall'articolo 3 della legge 604/1966. Secondo, la Magistratura l'azienda aveva documentato di aver assunto, nell'anno seguente al licenziamento e in tutto il territorio nazionale, solo dipendenti con professionalità e mansioni differenti da quelle dell'infermiera licenziata e la dipendente non aveva indicato in maniera concreta le posizioni di lavoro in cui poter essere reimpiegata. Anche la Corte di Cassazione ha, poi, affermato la legittimità conferimento dell' appalto del servizio perché l'attività infermieristica oggetto della affidamento esterno è estranea a quella propria della società farmaceutica e non coincide con la missione imprenditoriale della stessa. La Corte di Cassazione ha, dunque, sostenuto che la legittima soppressione del posto di lavoro consente al datore di lavoro di licenziare la dipendente per giustificato motivo oggettivo, se dimostra l'impossibilità della sua ricollocazione interna. La Corte di Cassazione ha affermato che “L’obbligo di repechage va riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell’obbligo del datore di lavoro a fornire tale lavoratore di un’ulteriore o diversa formazione per salvaguarda il suo posto di lavoro”.
 

15/04/2013

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