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L’inidoneità temporanea allo svolgimento delle mansioni non giustifica il licenziamento. Vittoria in Corte d’Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte d’Appello di Napoli, sentenza 1857/2020.

Un dipendente di una società del settore gomma e plastica, durante l’esecuzione della prestazione di lavoro, subiva un infortunio che gli cagionava una frattura scomposta dell’avambraccio.

Il lavoratore veniva sottoposto a visita di idoneità ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008. Il medico competente esprimeva giudizio di idoneità solo parziale e rivedibile con limitazione alla movimentazione dei carichi superiori ai 3 kg.

La società datrice del lavoro intimava, comunque, all’operaio il licenziamento ritendendolo inabile alle mansioni di estrusorista per le quali era stato assunto perché incapace di partecipare ai processi di sagomatura e compressione delle plastiche.

La Corte d’Appello di Napoli ha accolto il reclamo del lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato improcedibile il ricorso avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento.

La Corte d’Appello ha evidenziato che il giudizio di inidoneità alla mansione era rivedibile dopo cinque mesi: il che chiaramente significa che non si trattava di una inabilità assoluta e definitiva, ma semplicemente di una inidoneità temporanea alla mansione.

Soltanto l'inidoneità fisica sopravvenuta di carattere permanente, che differisce dalla malattia di natura temporanea, può qualificarsi quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato e, per altro postula l'impossibilità totale della prestazione, ma non determina necessariamente il licenziamento, ove il dipendente possa essere adibito, compatibilmente con le sue residue capacità lavorative, ad una diversa attività, riconducibile, alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti, ovvero, se ciò sia impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, senza alterazione dell'assetto organizzativo della medesima.

Cosicché proprio la temporaneità della inidoneità alla mansione (per altro neanche assoluta, ma soltanto limitata al sollevamento di pesi superiori ai kg 3) non giustifica il recesso della società. Il licenziamento è sprovvisto di un giustificato motivo oggettivo e, pertanto, esso è illegittimo.

La Corte d’Appello, pertanto, ha condannato la società alla riassunzione del lavoratore o, in mancanza, al risarcimento del danno quantificato in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

25 novembre 2020

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