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ISEE: le indennità socio-assistenziali per la disabilità rimangono escluse dal computo dei redditti.

Consiglio di Stato, sentenza 842/2016

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso di alcune famiglie del cui nucleo fanno parte cittadini disabili contro il DPCM 159/2013 di revisione dell'ISEE.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR che aveva dichiarato illegittima l'inclusione tra i redditi, che fanno base di calcolo per l'ISEE, dei trattamenti indennitari percepiti dai disabili.

L'ISEE fissa criteri per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali. L'ISEE è costituito da una componente reddituale ed una patrimoniale ed è utilizzabile per confrontare famiglie grazie ad una scala di equivalenza.

L'ISEE deve, ai fini di un'equa ripartizione dei carichi per i diversi tipi di prestazioni, tener conto di tutti i redditi anche se esenti ai fini IRPEF, ma non può sussumere alla nozione di reddito qualcosa di economicamente diverso.

Le indennità ed risarcimenti veri e propri (come l'indennità di accompagnamento o misure risarcitorie per inabilità che prescindono dal reddito) non rientrano in una qualunque definizione di reddito assunto dal diritto positivo. Difetta, in tali casi, un valore aggiunto, ossia la remunerazione d'uno o più fattori produttivi (lavoro, terra, capitale, ecc.).

L'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione d'inabilità che provoca disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale.

L'ISEE deve scriminare correttamente le posizioni, ma non può definire reddito un'indennità o un risarcimento che tali non sono perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.

14 marzo 2016

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