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Invalidità civile: i soggetti colpiti da patologie irreversibili sono sollevati dall'obbligo di presentarsi alla visita di accertamento della persistenza della minorazione.

Corte di Cassazione, sentenza 29919 del 2018.

La Corte di Appello di Bologna dichiarava l’illegittimità dei provvedimenti a mezzo dei quali l‘INPS aveva dapprima sospeso e poi revocato l'indennità di accompagnamento di un assistito.

Con nota del marzo 2009 l'INPS aveva invitato l’interessato trasmettere la documentazione sanitaria attestante lo stato invalidante, onde consentire all'Istituto di accertare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esonero dalla visita di revisione.

Il pensionato ebbe a produrre la certificazione resa dalla Commissione di prima istanza e gli ulteriori certificati della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile; l'INPS fissò, quindi, una visita di revisione alla quale fecero seguito la sospensione della prestazione ed infine la revoca della stessa, fondate sulla mancata presentazione dell'assistito alla visita di verifica, senza alcuna giustificazione fornita dall'interessato, come richiesto nella nota di convocazione per la visita di revisione.

La Corte di Appello rilevava l’insussistenza dei presupposti utili a sostanziare l'obbligo in capo all'assistito di presentarsi alle visite di revisione.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.

L’articolo 80 comma 3 del decreto legge112/2008 dispone che nei procedimenti di verifica finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'INPS, provvede alla sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza. Sono esclusi, però, da tali disposizioni i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie irreversibili per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

L’articolo 1 comma 6 del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prevede a sua volta che, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della menomazione, previo esame della documentazione agli atti.

I soggetti affetti da patologie irreversibili, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sono esonerati dall'obbligo di presentarsi alla visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, senza oneri di produzione documentale incombe sugli stessi. Tale soluzione è consona alle finalità perseguite dalle norme richiamate che tendono ad evitare per l'Istituto previdenziale il ricorso ad inutili ed onerose procedure di verifica delle invalidità legittimanti l'erogazione delle prestazioni, a fronte di patologie irreversibili e di particolare gravità.

24 marzo 2021

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