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Infortunio sul lavoro: omessa denuncia e inabilità temporanea assoluta. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 4618 del 2021

La vicenda processuale ha interessato un operaio alle dipendenze di una impresa edile, impegnato nell’ambito di lavori per la ristrutturazione di un edificio privato in Gaeta.

L’operaio nel 2015 era vittima di infortunio. Un collega del lavoratore interessato, posto a lavorare su un livello superiore del solaio senza alcuna misura ed attrezzatura di sicurezza, poneva il piede su una tavola di ferro che era sistemata in modo irregolare ed instabile e rovinava giù colpendo la vittima. L’operaio, a causa della lesione occorsagli, è risultato in stato invalidante diversi giorni.

La società datrice di lavoro, tuttavia, ometteva di denunciare l’evento all’INAIL. Il lavoratore proponeva, allora, in proprio denuncia di infortunio all’INAIL chiedendo l’indennità per inabilità temporanea e l’indennizzo per danno biologico.

L’INAIL, però, non offriva alcun riscontro alla richiesta dell’operaio che era costretto a proporre ricorso giudiziario.

Il Tribunale di Napoli Nord ha, quindi, condannato l’INAIL al pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta in favore del lavoratore.

Il Giudice del Lavoro ha osservato, alla luce delle deduzioni e della documentazione, che potevano ritenersi accertati i presupposti soggettivi e oggettivi di operatività della tutela assicurativa e l’eziologia professionale dell’infortunio, limitando la controversia essenzialmente agli aspetti medico legali. Per tale ragione il Giudice ha ritenuto opportuno disporre la consulenza tecnica di ufficio. Sul punto del riconoscimento dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta il consulente tecnico d’ufficio ha evidenziato che per le lesioni subite dal lavoratore lo stato invalidante occorso è durato, prima della guarigione, per ventiquattro giorni.

In ossequio all’articolo 68 del Decreto Presidente della Repubblica 1124/1965, secondo cui, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura l'inabilità assoluta, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera, il Giudice del Lavoro ha condannato l’INAIL al pagamento della relativa prestazione.

22 gennaio 2022

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