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Infortunio sul lavoro e responsabilità dell'appaltante

Cassazione Civile,  sentenza  n. 19081 del 2013.

Un operaio di un'impresa di manutenzione nell'ambito dei lavori di pulizia di un immobile comunale, veniva incaricato di rimuovere dei rampicanti dell'edificio ed cadeva a causa dello sfondamento di un tetto. Dall'evento l'uomo risultava in coma irreversibile.
La moglie del lavoratore agiva in giudizio, anche quale tutrice del figlio, perché si accertasse la responsabilità solidale della impresa e del Comune, con condanna al risarcimento del danno biologico e morale anche in favore dei congiunti.
La Corte di Appello, accertata l'evoluzione dei fatti che avevano dato luogo all'incidente, ravvisava  un concorso di colpa nella causazione del danno da parte dell'ente appaltatore, deliberando per la sua responsabilità ed il suo dovere di ristoro dei danni causati. Il committente era risutlato consapevole della oggettiva situazione logistica dei luoghi in cui i lavori andavano svolti e delle insidie ivi riposte che avevano cagionato l'evento.
La Corte di Appello sottolineava che rientrava tra gli oneri del committente provvedere a segnalare i possibili rischi. Il Comune, omettendo di comunicare all'appaltatore l'effettivo stato dei luoghi e di allertarlo sui possibili pericoli, aveva contribuito al fatto dannoso.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione in favore del lavoratore. Il Supremo Collegio ha sottolineato che l'ordinamento prevede l'obbligo per l'appaltante, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Si profila la condotta colposa del committente che non abbia provveduto all'adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro.

 

28/10/2013

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