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Infortunio, danno biologico e diritto alle prestazioni nei confronti dell’INAIL. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2005 del 2022.

Un lavoratore proponeva ricorso deducendo di essere dipendente di un’impresa impegnata in attività di sanificazione e servizi tecnici, che durante un turno lavorativo, mentre era addetto al lavaggio di un locomotore, all’interno del cantiere presso lo Scalo Ferroviario di Marcianise/Maddaloni, improvvisamente da una lancia partiva del detersivo acido elettrostatico che lo colpiva all’occhio destro.

Il lavoratore veniva soccorso e trasportato al Pronto soccorso ove gli veniva diagnosticata una ustione all’occhio. A seguito di domanda amministrativa, l’Inail non riscontrava alcuna menomazione dell’integrità psico-fisica. L’interessato ritenendo incongrua la valutazione formulata, chiedeva il riconoscimento dei postumi indennizzabili nella misura minima del 20%, senza avere dall’Inail risposta nei termini di legge.

Il lavoratore adiva il Tribunale al fine di accertare il diritto a percepire l’indennizzo in rendita o in capitale.

L’INAIL si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la Consulenza Tecnica di Ufficio, il Giudice del Lavoro ha ritenuto fondato il ricorso.

L’articolo 13 d.lgs. 38/ 2000 prevede che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica tabella (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo è erogato in rendita.

Il Consulente Tecnico di Ufficio ha riscontrato che il lavoratore risulta affetto da postumi invalidanti che determinano un danno biologico nella misura complessiva del 16%, dalla data dell’infortunio. Il CTU ha constatato che la riduzione del visus, cui è stato vittima il lavorare, è correlata con l’infortunio. Il CTU ha osservato che l’ustione chimica si rileva essere compatibile con l’infortunio subito, ha indicato la sussistenza del nesso di causalità tra l’incidente avvenuto e la tipologia di lesioni riportate ed ha affermato la sussistenza di un danno biologico con riduzione permanente della capacità di lavoro. Il CTU ha constatato tutte la patologie cagionate al lavoratore ed ha sostenuto che le lesioni hanno provocato la menomazione della integrità psico-fisica del lavoratore (danno biologico) nella misura del 16%.

Il Tribunale ha, pertanto, accolto il ricorso, riconoscendo il danno biologico nella misura del 16% sed ha dichiarato il diritto del lavoratore alle provvidenze economiche per postumi conseguenti a causa dell’infortunio occorso sul lavoro ed ha condannato l’INAIL al pagamento della relativa.

5 ottobre 2022

 

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