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Individuazione della violazione e della sanzione da applicare in caso di corresponsione di somme a titolo di lavoro straordinario 'fuori busta'

Ministero del Lavoro,  nota n. 2643 del 2014.

Il Ministero del lavoro ha fornito precisazioni sulle sanzioni da applicare in caso di ore straordinarie pagate "fuori busta".
Il Ministero era stato investito del quesito su quali sanzioni siano applicabili nel caso dell’erogazione di straordinari non riportati nei prospetti paga, insieme a erogazioni della retribuzione della retribuzione correttamente indicati.
L'articolo 5 del d.Lgs. 66/2003 stabilisce il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro.
I trasgressori incorrono nella sanzione di cui all’articolo 18-bis del d.Lgs. 66/2003 qualora omettano di computare a parte il lavoro straordinario oppure non corrispondano le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro.
La legge 4/1953 dispone l'obbligo per i datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.
L’illecito di cui alla legge 4/1953 si configura quando il prospetto paga risulta inesatto e non riporta le singole trattenute.
Il d.lgs. 66/2003 si prefigge di consentire al lavoratore una verifica sia sulle ore di lavoro straordinario effettivamente svolto sia sulla retribuzione dello stesso lavoro straordinario secondo le regole della contrattazione collettiva.
La legge legge 4/1953 vuole permettere una controllo su tutta la retribuzione e sulle trattenute operate.
Il d.lgs. 66/2003, indicando un onere di computabilità a parte del lavoro straordinario,  presupporrebbe che lo stesso sia stato comunque calcolato nel totale della retribuzione corrisposta.
Secondo il Ministero, la condotta più grave si realizza nel momento in cui le maggiorazioni non sono state neanche computate nell’ambito del totale retributivo corrisposto, il che comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 4/1953 più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell’articolo 5 del d.lgs. 66/2003.
Deve essere successivamente verificata l'applicabilità della penalità legata alla violazione dell'articolo 5 del d.lgs. 66/2003 con riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori a quelle previste dalla contrattazione collettiva.
Lo straordinario “fuori busta”, dunque, secondo il Ministero, dovrebbe essere punito con una sola sanzione se è stato calcolato in misura corretta ma non riportato nel prospetto paga. Si applicherebbe la sanzione per mancata indicazione sul cedolino. Se invece risulta che, oltre a essere stato erogato fuori busta, è stato calcolato in misura inferiore allora le sanzioni dovrebbero essere due. A quella per mancata indicazione sul cedolino, si dovrebbe aggiungere la sanzione per errata determinazione del compenso per i lavoro straordinario.  
17/03/2014

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