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Indennità di turno e riposi compensativi.

Cassazione, sentenza 24439 del 2015.

La Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Pinerolo che aveva dichiarato il diritto dei dipendenti di una Azienda Ospedaliera alla corresponsione dell'indennità di turno di cui all'articolo 44 del ccnl sanità in relazione alle giornate di assenza dal servizio per riposo compensativo.

L'indennità giornaliera, prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario di lavoro settimanale ripartito su cinque giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, non compete per la giornata del sabato, ove questa non sia lavorata per riposo settimanale, trattandosi di emolumento agganciato all'effettiva prestazione del servizio ed inteso a ristorare la maggior gravosità del lavoro prestato in turni, sicché essa spetta al lavoratore per le giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto quella prevista contrattualmente, attese le esigenze di copertura dei turni.

Dal giorno di riposo settimanale va tenuto distinto l'eventuale giorno di riposo compensativo, accordato a recupero delle maggiori prestazioni settimanalmente rese per effetto del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera. Solo per questi giorni, che non sono festivi né sono assimilabili a giorni di riposo settimanale, spetta l'indennità di turno in quanto solo per questi esiste una stretta connessione causale tra la giornata di riposo e l'esigenza organizzativa di copertura dei turni. Diversa, invece, è la funzione del sabato non lavorato, che si pone quale ristoro dell'organizzazione del lavoro, estesa a tutti i dipendenti del comparto, anche quelli non coinvolti nel lavoro in turni.

La Corte di Cassazione ha, quindi, stabilito che deve escludersi il riconoscimento dell'indennità di turno per il sesto giorno non lavorativo, mentre l'indennità spetta per il giorno di riposo fruito a compensazione dei minuti di lavoro eccedenti il debito orario giornaliero.

14 dicembre 2015

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