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Indennità di accompagnamento e pensione d’inabilità: riconoscimento prima del compimento del 65° anno di età.

Corte di Cassazione, sentenza 12452 del 2022.

La Corte di Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da un pensionato, accertava il suo diritto a percepire l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.9.2011 e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’INPS, riformava la sentenza di primo grado, rigettando la sua domanda volta a conseguire la pensione d’inabilità civile.

La Corte di Appello, in particolare, riteneva che dagli accertamenti peritali eseguiti in prime cure potesse ricavarsi un quadro patologico utile a guadagnare all’interessato la retrodatazione del diritto all’indennità di accompagnamento, riconosciuto dal primo giudice solo a far data dal 1 settembre 2012, e ha invece rigettato la domanda volta al riconoscimento della pensione d’inabilità (parimenti accordata, e con eguale decorrenza, dal primo giudice) sul rilievo che, a tale data, l’interessato aveva già compiuto il 65° anno di età.

Avverso tali statuizioni, il pensionato proponeva ricorso per cassazione. Egli lamentava la falsa applicazione dell’articolo 12 della legge 118/1971, per non avere la Corte di Appello considerato che, avendo riconosciuto la spettanza dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.9.2011, epoca in cui egli non aveva ancora compiuto il 65° anno di età (siccome nato il 28.10.1946), doveva ritenersi implicitamente accertato che alla medesima data egli possedesse anche il requisito sanitario utile per la pensione di inabilità civile, prevedendo l’articolo 1 della legge 18/1980, che l’indennità medesima sia concessa agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino altresì nella condizione di non poter deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o comunque abbisognino di assistenza continua, non essendo in grado di attendere agli atti quotidiani della vita.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

La Corte di Appello ha riconosciuto il diritto dell’interessato all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.9.2011, ossia da prima che egli compisse il settancinquesimo anno di età, così implicitamente accertando che, a tale data, egli era totalmente inabile. Appare, dunque, inevitabilmente errata la statuizione con cui, in accoglimento dell’appello incidentale dell’INPS, gli ha negato il diritto alla pensione d’inabilità civile sul presupposto che lo stato d’invalidità si fosse perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni, dal momento che, a tale data, egli, essendo nato il 28.10.1946, non aveva ancora compiuto il 65° anno di età e, a norma dell’articolo 1 della legge 18/1980, il presupposto per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in favore degli infrasessantacinquenni è precisamente costituito dalla totale inabilità per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 13 della legge 118/1971.

20 ottobre 2022

 

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