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In tema di sgravi contributivi, per l’ottenimento dei benefici, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi che ne giustifichino la fruizione.

Corte di Cassazione, sentenza 445 del 2021.

La Corte di Appello di Potenza confermava il rigetto dell’opposizione proposta da una società avverso la cartella esattoriale con la quale l'INPS aveva richiesto un pagamento derivato da un accertamento ispettivo che aveva riscontrato irregolarità relative ai contratti di formazione lavoro per i quali la società aveva beneficiato di sgravi contributivi. Per la Corte di Appello la cartella di pagamento correttamente aveva preteso il recupero di sgravi contributivi indebitamente fruiti dall'opponente relativamente al contratto di formazione e lavoro di sette dipendenti, posto che la verifica degli ispettori aveva accertato la mancanza di formazione impartita ai lavoratori.

La società ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che l'onere di provare l’illegittimità dei contratti di formazione e lavoro dovesse incombere sull'INPS.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha sottolineato che, in tema di sgravi contributivi, ai fini di ottenere l'applicazione dei benefici, è onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi che ne giustifichino la fruizione trattandosi di ipotesi eccettuativa dell'obbligo del pagamento integrale. Grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti ed il principio trova applicazione anche laddove i benefici contributivi trovino il loro fondamento in un contratto di formazione e lavoro, con la conseguenza che incombe sul datore di lavoro fornire la prova della ricorrenza dei presupposti fattuali in presenza dei quali possa ritenersi che, nel loro effettivo svolgimento, i rapporti lavorativi interessati si siano conformati al modello legale nella ricorrenza del quale il datore di lavoro può beneficiare degli sgravi.

Nel caso affrontato, la Corte di Appello aveva accertato che dall'esame della documentazione prodotta dall'INPS nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, si poteva notare che i contratti di lavoro in esame erano caratterizzati dal mantenimento del medesimo livello di inquadramento nel passaggio tra il contratto di lavoro a tempo determinato a quello di lavoro a tempo indeterminato e dalla carenza di formazione di alcun genere.

3 novembre 2021

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