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In materia di sicurezza sul lavoro il tirocinante curriculare è equiparato al lavoratore subordinato.

Corte di Cassazione, sentenza 7093 del 2022.

La Cassazione ha rigettato il ricorso della titolare di una azienda agricola avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ne aveva affermato la responsabilità penale in relazione alla fattispecie di lesioni colpose ai danni di una studentessa dell'università di agraria in tirocinio formativo consistite in un taglio con lesione al tendine della mano destra. Mentre la tirocinante stava svolgendo le operazioni di pulitura di un tino alto circa due metri e mezzo presso la cantina dell’azienda agricola, le era caduto sulla mano il pesante coperchio d’acciaio.

La Corte di Appello aveva addebitato all’imputata di avere violato le norme in materia di sicurezza sul lavoro e, segnatamente, di avere disposto che l'attività di lavaggio della vasca venisse eseguita senza alcuna preventiva valutazione del rischio, in carenza assoluta di una formazione e senza munire la tirocinante dei necessari dispositivi di protezione.

Avverso la pronuncia d’appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputata.

La Suprema Corte ha osservato che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche chi svolge attività lavorativa, con o senza retribuzione, al fine di apprendere un mestiere o il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento. Nell’ipotesi in cui presso un'azienda siano presenti soggetti che svolgano tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi. Non fa eccezione il caso del tirocinio svolto disciplinato da una convenzione che prevede l’obbligo a carico dell'ospitante di garantire le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

La qualità di datore di lavoro in capo all’imputata le imponeva di compiere una valutazione del rischio specifico a cui era esposta la tirocinante durante l'operazione di lavaggio della vasca in riferimento al pericolo di caduta del coperchio e di disporre le opportune cautele. Non rileva la circostanza che la titolare dell'azienda si fosse avvalsa della collaborazione di un professionista incaricato di risolvere ogni problematica in materia di sicurezza dal momento che la valutazione del rischio è compito affidato al datore di lavoro, non delegabile.

Era parimenti obbligo dell’imputata provvedere alla necessaria formazione della tirocinante, alla somministrazione delle informazioni sui rischi specifici a cui era esposta in relazione all'attività da svolgere e alla dotazione di adeguati dispositivi di protezione.

11 maggio 2022

 

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