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In caso di rapporto di lavoro prestato in maniera promiscua per più imprese, sussiste la responsabilità solidale di tutti i datori di lavoro per le obbligazioni retributive. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 2397 del 2022.

Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto il ricorso di un lavoratore volto ad ottenere l’accertamento del rapporto lavorativo presso due società edili e la condanna in solido dei datori di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto.

In particolare, il lavoratore aveva rappresentato che, nel corso dei rapporti lavorativi, aveva reso la prestazione promiscuamente in favore delle due società, pur ricevendo sempre direttive da un unico superiore. Il dipendente, inoltre, aveva lavorato occupandosi delle attività amministrative inerenti alla contabilità, la progettazione, la partecipazione alle gare e la predisposizione di preventivi per tutte e due le società chiamate in causa senza distinzione. Nella ricostruzione offerta dal lavoratore, si è sottolineato che le società avevano un unico stabilimento, con deposito, uffici e strumenti di lavoro utilizzati promiscuamente e indistintamente da tutte le imprese.

All’esito dell’istruttoria svolta, il Giudice ha ritenuto di osservare l’orientamento della Corte di Cassazione per cui, in caso di rapporto di lavoro prestato in maniera promiscua per più imprese, deriva la responsabilità solidale di tutti i datori per le obbligazioni che attengono al rapporto di lavoro. Per il Tribunale, quindi, emergendo dalle dichiarazioni testimoniali che il lavoratore ha prestato servizio contemporaneamente per le due società, svolgendo in modo indifferenziato la propria attività lavorativa alle dipendenze delle stesse imprese, tutti i fruitori dell'attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono dall'unico rapporto lavorativo.

Per quanto riguarda la quantificazione delle spettanze, in ragione dell’accertamento della natura e della durata del rapporto lavorativo, il Giudice del Lavoro ha applicato il principio secondo cui il datore di lavoro ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dal lavoratore. Rilevando quindi il difetto di contestazione della quantificazione dei crediti, il Tribunale ha condannato le società resistenti in solido al pagamento della somma complessiva quantificata dal lavoratore nel ricorso.

22 luglio 2022

 

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