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In caso di infortunio sussiste la responsabilità del coordinatore della sicurezza che non ha vigilato sul rispetto del piano di sicurezza.

Corte di Cassazione, sentenza 16871 del 2020.

La Cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato il coordinatore della sicurezza di un’impresa responsabile dell'infortunio occorso ad un lavoratore, che, nel compiere operazioni di lavaggio di una betoniera, aveva subito l'amputazione della mano destra che era rimasta a contrasto con l'organo motore della macchina, e lo aveva condannato al risarcimento del danno.

La Corte di Appello aveva, in primo luogo, rilevato che il coordinatore ha l'obbligo di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e che, nel caso in esame, non era stato mai contestato che il coordinatore avrebbe dovuto controllare periodicamente che le macchine operanti non fossero state in qualche modo modificate o manomesse. La manomissione della betoniera era emersa in termini oggettivi, stante la mancanza di dispositivi di prevenzione e salvaguardia. Le inosservanze della normativa antinfortunistica erano ascrivibili, oltre che al datore di lavoro, anche al coordinatore della sicurezza, tenuto alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio e all’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il coordinatore della sicurezza ha proposto ricorso per cassazione.

La Cassazione ha osservato che il coordinatore per la sicurezza è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla Legge. Tale posizione di garanzia gli impone, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, di non svolgere unicamente compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma anche di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

La funzione in cantiere del coordinatore per la sicurezza contempla anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, che non erano stati esercitati nel caso affrontato. La manomissione all'interblocco di sicurezza della betoniera era esistente da tempo, perché il cerotto era pieno di polvere e cemento e la macchina, pur nuova, versava in pessime condizioni di manutenzione. Il compito di vigilare sul rispetto del piano di sicurezza da parte dei lavoratori, gravante sul coordinatore per la sicurezza, non può e non deve limitarsi ad una verifica superficiale, che non tenga conto delle molteplici ed indefinite situazioni di pericolo grave derivanti nei cantieri dalla violazione sistematica della normativa antinfortunistica.

La Corte di Appello ha correttamente ritenuto che il coordinatore non avesse adempiuto l'obbligo di vigilare attivamente sulla corretta osservanza delle prescrizioni del relativo piano, sospendendo le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori addetti, in situazioni nelle quali, come nel caso specifico, non vi erano connotazioni di occasionalità o di imprevedibilità.

3 settembre 2021

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