Articolo

In caso di fallimento il principio della sospensione del rapporto di lavoro vale per i crediti per le retribuzioni successive alla dichiarazione di fallimento ma non per il trattamento di fine rapporto.

Corte di Cassazione, sentenza 15407 del 2020.

Il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione di una lavoratrice proposta avverso lo stato passivo del Fallimento della società datrice di lavoro dal quale era stata esclusa per i crediti, insinuati e relativi alle ultime retribuzioni, indennità di mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, per l'emissione delle relative buste paga e della nota di licenziamento da soggetto non legittimato, in quanto documenti formati dopo la dichiarazione di fallimento, nella sospensione del rapporto.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha osservato che, a fronte della domanda della lavoratrice, che aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento per i crediti retributivi dei mesi successivi al fallimento, per l’indennità di mancato preavviso di licenziamento e per il trattamento di fine rapporto, il Tribunale di Ancona ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell’attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione. Tale orientamento si basa sulla considerazione che il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell’esistenza e del protrarsi del rapporto, ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Non sussistendo, quindi, per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore, un obbligo retributivo per l’assenza di prestazione lavorativa, non è neanche configurabile un credito contributivo previdenziale.

La Suprema Corte, però, ha precisato che il principio della sospensione del rapporto di lavoro vale per la domanda concernente il credito per le retribuzioni e le voci successive alla dichiarazione di fallimento, ma non per quello relativo al trattamento di fine rapporto, maturato nell’arco di durata dell’intero rapporto di lavoro.

24 febbraio 2021

Condividi questo articolo: