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In caso di domanda di conferma non tempestiva, l'erogazione dell'assegno di invalidità deve essere oggetto di una nuova verifica.

Corte di Cassazione, sentenza 9745 del 2019.

La Corte di Appello di Venezia ha rigettato la domanda di un assicurato volta ad ottenere il ripristino dell'assegno di invalidità.

La Corte di Appello ha rilevato che, sulla base del legge 222/1984, l'assegno ordinario era riconosciuto per un periodo di tre anni ed era confermabile con domanda da presentarsi entro 120 giorni dalla scadenza; che nella specie tale termine non era stato rispettato e che, pertanto, era infondata la pretesa di ripristino della prestazione senza nuova verifica del requisito contributivo, oltre che di quello sanitario. La domanda di ripristino doveva essere rigettata non possedendo l’interessato il requisito contributivo (tre anni nel quinquennio) nel Fondo lavoratori dipendenti in relazione alla domanda di conferma presentata.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’assicurato.

Secondo la legge 222/1984, l'assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale; è, dunque, prestazione di carattere non definitivo.

Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare.

La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha la facoltà di procedere a revisione dell'assegno.

La legge regola dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda; e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all'INPS che prescinde dalla durata dell'assegno e che è attivabile discrezionalmente dall'Istituto.

La conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presuppone la domanda del titolare dell'assegno, domanda di cui la legge regola termini ed effetti in quanto la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. La disposizione, dunque, impone un obbligo di presentazione della domanda qualora si intenda continuare a percepire l'assegno sussistendone i presupposti e solo dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente,ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell'INPS).

Nel caso affrontato, la domanda per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità è stata presentata oltre i 120 giorni dalla scadenza del precedente assegno.

La domanda di conferma presentata senza il rispetto dei termini impone la verifica dei requisiti contributivo e sanitario. L’inosservanza del termine determina la necessità di accertare entrambi i requisiti, sanitario e contributivo, al pari di una domanda nuova.

Nel caso in esame si è verificata una cessazione dell'erogazione della prestazione in assenza di una tempestiva domanda di conferma: il requisito sanitario e contributivo dovevano essere accertati con riferimento al giorno di presentazione della nuova domanda amministrativa di ripristino, da cui sarebbero decorsi gli effetti in caso di accertamento degli altri requisiti, e non a quello dell'originaria domanda.

La fissazione di un termine entro il quale deve essere proposta la domanda di conferma dell'assegno non è irragionevole, ma è legata alle caratteristiche della prestazione condizionata non solo al permanere del requisito sanitario, ma anche a quello del reddito e dei contributi.

In assenza del requisito di cui alla legge 222/1984, di tre anni nel quinquennio precedente, correttamente la Corte di Appello ha rigettato la domanda.

1 agosto 2019

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