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Il termine di decadenza resta immutato anche in caso di erronea indicazione da parte dell’INPS.

Corte di Cassazione, sentenza 10376 del 2015.

La Corte di Appello di Trento rigettava il gravame proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto di un lavoratore alla percezione dell'indennità di disoccupazione.

La Corte di Appello argomentava che l'eccezione di decadenza annuale proposta dall'INPS non poteva essere accolta, in quanto nel provvedimento di rigetto era erroneamente indicato in cinque anni, anziché in un anno, il termine per adire l'autorità giudiziaria, il che aveva tratto in inganno la destinataria, che si era risolta a tutelare i propri diritti con ritardo fidando nel più lungo termine segnalato.

La Corte di Cassazione ha accolto il successivo ricorso proposto dall’INPS.

L’articolo 47 del D.P.R. 699/1970 individua i termini entro cui può essere proposta l’azione giudiziaria a pena di decadenza, una volta esauriti i ricorsi in via amministrativa.

Il decreto legge 103/199 dispone che i termini individuati sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale.

La decadenza determina l'estinzione del diritto e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

La scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo non consente lo spostamento in avanti dell'inizio del computo del termine decadenziale.

Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, non è idonea a far slittare il termine iniziale la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale.

Lo stesso principio si applica all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto da parte dell'istituto previdenziale, nonché nel caso di erronea indicazione da parte dell'INPS del termine entro il quale proporre ricorso.

L’ingannevole indicazione del termine per proporre ricorso contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo non è idonea a determinare l'inoperatività della decadenza.

16 gennaio 2020

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