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Il datore di lavoro deve precisare i dispositivi di protezione individuale: non è sufficiente la sola sensibilizzazione in materia di sicurezza.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza 30173/2018.

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore avverso la sentenza del Tribunale di Forlì che l’aveva condannato al pagamento di un’ammenda perché responsabile del reato di violazione dell’obbligo di fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale, nel caso di specie scarpe antinfortunistiche, per la maggior parte delle lavorazioni svolte.

Con il ricorso per Cassazione il datore di lavoro ha affermato che il piano di valutazione dei rischi prevedeva espressamente l'uso di scarpe chiuse anche d'estate, con la conseguenza che la valutazione dei rischi fosse completa. Inoltre, il datore di lavoro ha lamentato la mancanza di motivazione da parte del Tribunale in ordine al fatto che la soluzione adottata nel caso concreto non fosse conforme alla migliore scienza ed esperienza.

La Cassazione ha osservato che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in esame, dunque, per la Cassazione il Tribunale ha correttamente ritenuto che la generica sensibilizzazione dei lavoratori sull'uso di scarpe chiuse, contenuta nel documento di valutazione dei rischi, non fosse sufficiente per tutelare i lavoratori dagli specifici pericoli incombenti nei luoghi di lavoro. A tal proposito, il documento di valutazione dei rischi è stato correttamente ritenuto inadeguato dal Tribunale, posto che era necessario adottare la massima protezione per il lavoratore, rappresentata non da una scarpa qualunque, per di più lasciata alla libera scelta del lavoratore quanto a fattura e materiale, ma dalle scarpe antinfortunistiche. Di conseguenza, per fronteggiare le specifiche fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro, era doveroso l'obbligo di dotare i lavoratori di scarpe antinfortunistiche.

27 gennaio 2021

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