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Il credito del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia dell’INPS è distinto rispetto al credito nei confronti del datore. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Nola, sentenza 2181 del 2021.

Il Tribunale di Nola ha accolto il ricorso di un lavoratore volto ad ottenere il pagamento dall’INPS delle ultime tre mensilità dovutegli dal proprio datore di lavoro dichiarato fallito.

Il lavoratore aveva dedotto di essere stato ammesso al passivo del fallimento per le somme spettanti a titolo di TFR e retribuzione e di aver inoltrato la domanda all’INPS per il recupero delle dette somme. Il lavoratore aveva precisato che entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro era stato iscritto a ruolo un ricorso di fallimento contro la società datrice di lavoro, poi accolto dal Tribunale.

L’INPS aveva proceduto al pagamento del solo TFR, rigettando la corresponsione delle ultime tre mensilità, ritenendole non rientranti nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo. L’INPS sosteneva che aveva rilievo il periodo intercorso tra il ricorso di fallimento promosso e la domanda amministrativa.

Il Tribunale ha osservato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, quando un lavoratore si rivolge all'INPS per ottenere la corresponsione del TFR ovvero delle ultime tre mensilità di retribuzione, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore. Tale diritto, inoltre, si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ossia l’insolvenza del datore, la verifica dell’esistenza del credito in sede di ammissione al passivo o all’esito di procedura esecutiva e l’esecutività dello stato passivo come approvato.

Nel caso affrontato, per il Tribunale il lavoratore ha documentato l’insolvenza del datore e la verifica operata dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio.

Il Tribunale ha anche osservato che, ai sensi del Decreto Legislativo 80/92 il Fondo di Garanzia è tenuto al pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una procedura concorsuale. Il Giudice del lavoro ha sottolineato che, nonostante l’INPS avesse rigettato la corresponsione delle ultime tre mensilità reputando che non fossero rientranti nel periodo indicato dalla norma, dalla documentazione allegata al procedimento era emerso che il rapporto di lavoro era cessato quattro mesi prima dell’istanza di fallimento, con la conseguenza che il Tribunale ha ritenuto provato che le mensilità in questione fossero coperte dalla garanzia del Fondo.

12 gennaio 2022

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