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Il conferimento di posizione organizzativa non è inquadramento in una nuova categoria.

Corte di Cassazione, sentenza numero 6367 del 2015.

La Corte d'Appello di Napoli rigettava la domanda di un lavoratrice che chiedeva nei confronti del Comune datore di lavoro di accertarsi l'illegittimità degli atti comunali di revoca della posizione organizzativa inerente la responsabilità dell'area contabile.

Il ccnl enti locali del 31-03-1999 riconosce al sindaco discrezionalità nell'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa ed attribuiscono rilievo ai mutamenti organizzativi ai fini della revoca degli stessi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la revoca dell'incarico alla lavoratrice essendo stata determinata dalla modifica della dotazione organica che ha accorpato, assorbendola, l'area contabile alla cui direzione ella era assegnata, in altra area composita, detta amministrativa, per la cui direzione erano stati scelti altri soggetti.

La Corte di Cassazione ha sottolineato che la lavoratrice non aveva spiegato perché l'amministrazione doveva preferirla nell'incarico una volta che la provenienza dall'area contabile non assumeva rilevanza nel nuovo contesto normativo ed organizzativo.

Il conferimento di posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico.

La posizione organizzativa attiene più alla disciplina della retribuzione che a quella dell'inquadramento, sicché non può verificarsi demansionamento per effetto della revoca di una posizione organizzativa. La revoca delle posizioni organizzative è quindi del tutto estranea all'ambito di applicazione della disciplina sulla conversazione delle mansioni acquisite. La mancata assegnazione di un incarico di posizione organizzativa non da quindi origine a demansionamento, in quanto tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere revocati anticipatamente, restando il dipendente, alla scadenza dell'incarico, inquadrato nella categoria di appartenenza e nelle funzioni del profilo di appartenenza con il relativo trattamento economico.

19 ottobre 2015

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