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Il bando di concorso deve intendersi integrato anche da norme generali e secondarie vigenti anche se non espressamente in esso previste

TAR della Campania, sentenza n. 142 del 2013

Un dipendente dell’ASL di Caserta si lamentava la sua esclusione dalla selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di 4 posti di operatore professionale 1^ categoria di collaboratore vigile sanitario. Il Comitato di gestione dell’ASL, infatti, aveva ritenuto il suo diploma di maturità professionale ad indirizzo tecnico industriale per operatore tecnico delle industrie meccaniche per l’industria e l’artigianato non idoneo.
Il dipendente era stato affidato all’assistenza legale dell’Avv. Domenico Carozza che aveva impugnato il provvedimento di esclusione innanzi al TAR della Campania sul presupposto, tra l’altro, che la legge sancisce l’equipollenza del diploma di maturità professionale prodotto dallo stesso con il titolo professionale richiesto dal bando.
Il TAR della Campania, Sezione Quarta, con decisione del 4 gennaio 2013 ha accolto il ricorso del dipendente dell’ASL ritenendo valida la tesi del legale ovvero che il diploma di maturità professionale per operatore tecnico è equiparabile a quello rilasciato dagli Istituti Tecnici Industriali ed a nulla vale che il bando di concorso non  avesse previsto espressamente tale equiparazione. Il TAR della Campania ha chiarito che “le previsioni del bando, quale lex specialis di ogni procedura concorsuale, anche a prescindere da un espresso richiamo, devono sempre integrarsi con la normativa generale , primaria o secondaria , di riferimento e, sotto tale profilo, non si ravvisa alcun motivo di contrasto con la normativa di riferimento del, pure impugnato, bando di concorso”.

 

21/01/2013

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