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Fraudolenta comunicazione del datore di dimissioni del lavoratore ed indennità di disoccupazione.

Tribunale di Napoli  sentenza  n. 10521 del 2014

Un operaio edile veniva licenziato dalla società per cui lavorava. Il datore di lavoro, tuttavia, inoltrava una comunicazione agli uffici dell'impiego ove era indicato che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni del lavoratore.
La domanda di indennità di disoccupazione proposta dal quest'ultimo veniva, pertanto, respinta dall'INPS per carenza del requisito della involontarietà della disoccupazione atteso che dalla banche dati pubbliche risultavano le dimissioni dell'operaio.
Il lavoratore si rivolgeva alla Filca Cisl di Napoli che lo affidava alle cure dello Studio Legale Carozza.
Veniva proposto ricorso giudiziario nei confronti dell'INPS con cui si esponeva che l'interessato aveva lavorato come operaio alle dipendenze della della società, espletando la propria attività  lavorativa  presso  diversi  cantieri sino a quando veniva licenziato oralmente dagli amministratori della società.  Si rappresentava che la datrice di lavoro aveva comunicato la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, ma che l'operaio, in realtà, non le aveva mai rassegnate. Si deduceva di aver inutilmente richiesto all’INPS il pagamento dell’indennità di disoccupazione, ma che la domanda era stata ingiustamente  rigettata, nonostante  la  sussistenza  di  tutti  i  requisiti  richiesti,  ed in particolare dello stato di disoccupazione.
L'INPS resisteva in giudizio contestando che il lavoratore risultava dimesso.
Acquisita  la documentazione ed espletata l’istruttoria, il Giudice del Lavoro di Napoli ha accolto il ricorso del lavoratore.
Il Tribunale ha ritenuto che, in mancanza della contestata comunicazione di recesso, tenuto anche conto della denuncia presentata dal lavoratore, l’istruttoria ha confermato la ricostruzione della difesa del lavoratore: ossia che egli sia stato licenziato dalla datrice di lavoro.
Il Giudice ha rilevato anche che l'indagine svolta ha confermato la prassi illegittima della società di  licenziare oralmente  i propri  dipendenti, simulando la presentazione di dimissioni.
L'INPS è stata, quindi, condannata, al  pagamento della indennità di disoccupazione ordinaria.

17/11/2014
 

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