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Fondo di garanzia per il TFR: l’INPS non può formulare interpretazioni che di fatto determinano l’introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge.

Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 4358 del 2021.

Un lavoratore proponeva ricorso deducendo di essere stato dipendente di una società edile; di non aver ricevuto le ultime mensilità né il TFR alla cessazione del rapporto; di essere iscritto al Fondo di previdenza complementare Prevedi, al quale il datore di lavoro non aveva però mai versato le somme accantonate a titolo di TFR; di aver ottenuto sentenza del Tribunale di Napoli la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non corrisposte e del TFR; di aver proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento  della società per le predette somme e di essere stato ammesso al passivo; di aver ricevuto comunicazione di esecutorietà dello stato passivo, mai opposto; di aver successivamente appreso che solo dopo il provvedimento di esecutorietà dello stato passivo la società aveva versato solo una quota del TFR al Fondo di Previdenza; di aver inoltrato domanda all’INPS Fondo di Garanzia per la residua somma spettante a titolo di TFR; che la domanda avente a oggetto il TFR restava inevasa.

L’INPS si costituiva eccependo il mancato pagamento della prestazione a causa dell’omesso invio dei modelli SR98 da parte del legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare e del modello SR96.

Il Tribunale ha ritenuto la domanda meritevole di accoglimento.

In virtù dell’articolo 2 della legge 297/82, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di garanzia la corresponsione del TFR ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, che è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, fermo restando che l’entità della prestazione è determinato con
riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale allorché ricorrono i presupposti previsti dalla legge: 1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; 2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata.

Nel caso affrontato, il lavoratore ha dedotto e provato di aver presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli, di essere stato ammesso al passivo per le somme richieste.

L’INPS si è limitato ad eccepire l’omesso inoltro dei modelli SR96 e SR98, da allegare alla domanda amministrativa. Tale circostanza non è idonea a giustificare il mancato pagamento
della prestazione. Il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di garanzia la corresponsione del TFR ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, che è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, fermo restando che il quantum della prestazione è determinato con riferimento al credito di
lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale allorché ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Trattandosi, dunque, di prestazione previdenziale, in quanto tale tutelata dall’articolo 38 della Costituzione, non è ammissibile formulare interpretazioni che di fatto determinano l’introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo, non potendo assumere rilevanza, nel giudizio a avente a oggetto l’accertamento del diritto alla
prestazione, il mancato invio nella fase amministrativa di un modello il cui inoltro non è disposto dalla normativa di riferimento, ma da circolari dell’Istituto.

Il Tribunale, in definitiva, ha condannato l’INPS quale gestore del Fondo di Garanzia al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma ancora dovuta a titolo di TFR.

24 novembre 2021

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