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Ferie a titolo di congedo ordinario e per rischio radiologico.

Tribunale di Napoli, sentenza 3633 del 2016.

Il Primario di un noto Istituto di ricerca e cura dei tumori di Napoli si era rivolto allo Studio Legale Carozza per vedersi riconoscere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie che non gli era stato accordato dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il dirigente medico lamentava il mancato godimento delle ferie maturate a titolo di congedo ordinario e di rischio radiologico.

Il Tribunale di Napoli ha accolto la tesi dell'avvocato Domenico Carozza e, quindi, ha riconosciuto che il congedo per rischio radiologico non è assimilabile alle ferie trattandosi di un periodo di riposo biologico. Il periodo di allontanamento dalle zone soggette a rischio radiologico deve essere inteso come periodo di riposo biologico e non deve essere assimilato all'istituto delle ferie. La natura e gli elementi che caratterizzano le ferie ordinarie e le ferie aggiuntive per rischio radiologico sono differenti e diversi sono gli effetti che ne scaturiscono.

I giorni di riposo dovuto a chi è esposto a rischio radiologico non sono frazionabile in base ai giorni lavorativi come le ferie vere e proprie bensì devono essere goduti sempre nella misura di 15 giorni effettivi.

Il congedo per rischio radiologico, inoltre, è sottratto alla disciplina legislativa della legge 135/2012 che ha escluso il diritto all'indennità sostitutiva per ferie anche in caso di mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento di limiti di età.

Il Tribunale di Napoli ha, quindi, dichiarato il diritto del dirigente medico alla percezione della indennità sostitutiva per il periodo di congedo per rischio radiologico non goduto condannando l'istituto di cura datore di lavoro al pagamento del relativo trattamento economico contrattuale.

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