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Fallimento del datore e diritto all’accredito dei contributi previdenziali omessi. Vittoria in Corte di Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte d’Appello di Napoli, sentenza 1664 del 2021.

Un operaio edile lamentava l’omesso pagamento dei contributi previdenziali da parte della società datrice di lavoro che era stata dichiarata fallita. L’interessato, assistito dalla Filca CISL di Napoli, veniva indirizzato alle cure dello Studio Legale Carozza.

La Corte di Appello di Napoli ha accolto l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di accredito da parte dell’INPS dei contributi omessi a seguito dell’intervenuto fallimento del datore di lavoro, nonostante la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

La Corte di Appello ha osservato che la fattispecie in esame rientra nelle ipotesi in cui, ancora prima di maturare il diritto alla pensione, sorge nel prestatore un vero e proprio diritto all'effettivo accredito dei contributi previdenziali. L’ordinamento già consentiva nei casi di fallimento, al cospetto di omissioni contributive, l'accredito dei relativi contributi non prescritti in favore dei lavoratori. Maggior tutela è stata poi approntata con l’attuazione della direttiva comunitaria in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

L’obbligo di versamento, nonché la responsabilità conseguente al mancato versamento degli stessi in capo al datore di lavoro, deriva sia dall’articolo 2115 del Codice civile, il quale sancisce l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi anche per la parte a carico del lavoratore, sia dalla legge 218/1952.

L’articolo 2116 del Codice civile stabilisce che le prestazioni assistenziali/previdenziali, sono dovute anche quando il datore di lavoro non abbia provveduto al versamento dei contributi in favore del lavoratore. Tale norma pone a carico dell’INPS i rischi derivanti da eventuali inadempimenti del datore di lavoro in relazione ai propri obblighi contributivi, essendo tale organismo tenuto a garantire l’integrità della posizione assicurativa.

Ai sensi del Regio decreto legge 636/1939, il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti e il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.

Il meccanismo dell’automaticità opera, inoltre, in modo specifico nei casi di fallimento del datore di lavoro secondo la legge 153/1969, secondo cui nei casi di fallimento, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti in favore dei lavoratori interessati.

Nel caso di specie, dunque, per la Corte d’Appello il lavoratore aveva invocato correttamente le disposizioni legislative che la sentenza del Tribunale aveva, invece, omesso di applicare.

3 giugno 2021

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