Articolo

Diritto di precedenza ed esonero contributivo.

Ministero del Lavoro, interpello 7 del 2016.

Il Ministero del Lavoro ha espresso parere sull'interpretazione della disposizione del D.Lgs. 81/2015 concernente l’esercizio del diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato anche in relazione alla possibilità di esonero contributivo per un arco temporale di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

Il D.Lgs. 81/2015 in tema di diritto di precedenza stabilisce che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

La norma ribadisce la necessità che il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto da cui risulti l’apposizione del termine al contratto e puntualizza, inoltre, che il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di

lavoro ovvero entro tre mesi nel caso di svolgimento di attività stagionali.

L’esercizio del diritto di precedenza consegue, quindi, solo alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge.

In mancanza di manifestazione per iscritto del lavoratore o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

In relazione al godimento dell’esonero contributivo di cui alla legge 190/2014, la condizione inerente il rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo determinato trova, quindi, applicazione solo qualora il lavoratore ha manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.

22 febbraio 2016

Condividi questo articolo: