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Diritto degli eredi a percepire l’assegno per nucleo familiare del defunto

Corte di Cassazione,  sentenza 27382 del 2014.

Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta dagli eredi di un soggetto nei confronti dell'Inps, per l'erogazione dell'assegno per nucleo familiare sulla pensione ai superstiti goduta dalla dante causa, ritenendo che agli eredi potesse essere trasferito il relativo diritto, ancorché il defunto  non avesse proposto la relativa domanda amministrativa.
La Corte d'appello di Firenze respingeva l'appello dell'INPS, ma l'Ente previdenziale ricorreva per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ricordato, quanto alla trasmissibilità agli eredi del diritto agli assegni familiari, che il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti. Pertanto, ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda, omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto, il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell'ente previdenziale, delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al soggetto defunto deve ritenersi già acquisito al patrimonio del medesimo e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all'INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che, nel caso esaminato, era stato positivamente accertato nei precedenti gradi di giudizio il possesso, in capo al deceduto, dei requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno, il cui credito è stato trasmesso agli eredi che hanno agito per il relativo riconoscimento.
La Corte di Cassazione ha, quindi, respinto il ricorso dell'INPS.

26/01/2015

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