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Diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato presso il Comune di Napoli. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli, sentenza 3643 del 2021.

Una dipendente del Comune di Napoli proponeva ricorso deducendo di aver ricoperto negli anni 2016 e 2017 la funzione di dirigente del servizio commercio-artigianato e Made in Naples.

Sia per il 2016 che per il 2017, l’amministrazione comunale le aveva notificato la scheda con il punteggio della valutazione delle prestazioni dirigenziali. In virtù delle prestazioni rese e della valutazione ottenuta, aveva maturato a titolo di indennità di risultato importi calcolati in ragione del valore dell’indennità di posizione in godimento. In data 30 maggio 2017 era stato altresì sottoscritto dalle delegazioni trattanti il contratto decentrato integrativo del personale dirigenziale, recepito con delibera di Giunta comunale, con il quale erano stati definiti i criteri di distribuzione e pagamento dell’indennità di posizione e di risultato per gli anni dal 2012 al 2016.

L’interessata lamentava di aver ricevuto le retribuzioni di risultato dal 2012 al 2015, mentre non erano state pagate quelle del 2016 e del 2017.

Il Giudice del Lavoro ha ritenuto fondata la domanda.

Il decreto legislativo 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, ha previsto l’attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, per consentire alle amministrazioni di organizzare il proprio lavoro in  un’ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi e realizzare il passaggio dalla cultura di mezzi a quella di risultati. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per le performances di eccellenza e per i progetti innovativi, criteri meritocratici per le progressioni economiche e l’accesso dei dipendenti migliori a percorsi di alta formazione.

Il diritto della lavoratrice è sorto quado le venne comunicato dalla parte datrice il positivo superamento del giudizio di valutazione. Gli obiettivi vennero raggiunti in pieno dalla dipendente che conseguì risultati apprezzati dall’ ente con il massimo dei punteggi attribuibili.

L’indennità di risultato fa parte del trattamento accessorio della retribuzione. Ai sensi del Ccnl Autonomie Locali, si tratta di una retribuzione accessoria di carattere premiale, la cui attribuzione non è automatica ma discrezionale, posto che dipende dalla positiva valutazione dei risultati delle attività svolte dal dirigente.

La fonte contrattuale nazionale afferma che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri e alle procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

Il diritto alla percezione dell’emolumento, in quanto rientrante nelle competenze accessorie della retribuzione, non consegue, per espressa volontà delle parti contrattuali sia nazionali che aziendali, in via automatica dallo svolgimento dell’incarico di posizione organizzativa ma è rimesso ad una valutazione positiva dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti del settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione.

La verifica del raggiungimento dell’obiettivo è stata assegnata al Nucleo di valutazione. Quest’ultimo è, infatti, organo collegiale deputato a svolgere un servizio di verifica di carattere generale sulla realizzazione degli obiettivi, sulla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, sull’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, tutti profili strettamente connessi all’accertamento della responsabilità dirigenziale ed alle conseguenti determinazioni in ordine alla eventuale revoca dall’incarico.

Non basta che il Nucleo di Valutazione metta a punto un sistema di valutazione dei risultati dei dipendenti interessati, occorre anche che tale sistema conduca ad una valutazione positiva da parte dei dirigenti del settore. Per conseguire la retribuzione di risultato, occorre che l’attività valutativa si concluda positivamente. I compensi di risultato non rispondono ad alcun automatismo ma risultano subordinati al superamento del vaglio del nucleo di valutazione.

Nel caso affrontato, la valutazione positiva della lavoratrice ha fatto insorgere il diritto alla corresponsione degli emolumenti richiesti. La mancanza di un contratto decentrato integrativo non può incidere sul diritto di credito nato in quanto esso appare subordinato unicamente al positivo superamento del vaglio valutativo dei risultati.

Il Tribunale ha, quindi, dichiarato il diritto della lavoratrice alla corresponsione della retribuzione di risultato per l'anno 2016 e per l'anno 2017 e condannato il Comune di Napoli al pagamento delle rispettive somme.

16 giugno 2021

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