Articolo

Diritto all'indennità di accompagnamento anche per i minori di età.

Corte di Cassazione, sentenza 11525 del 2006.

Un genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore proponeva appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Como perché fosse accertato che la figlia aveva diritto, fin dalla nascita, all'indennità di accompagnamento.

Sosteneva che non esiste nella legge un limite di età per godere del beneficio e che fin dalla nascita la figlia aveva avuto necessità di un'assistenza particolare a causa della sua grave malattia.

Si costituivano l'INPS e i Ministeri dell'Interno e dell'Economia, resistendo all'appello e rilevando, tra l'altro, che dalla nascita il minore ha sempre necessità di assistenza e cure continue per cui non sussistevano i requisiti per la concessione dell'indennità retroattivamente.

La Corte di Appello di Milano confermava l'impugnata sentenza.

Il genitore proponeva ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte.

La situazione d'inabilità (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18 del 1980, può configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali abbisognino comunque di assistenza, atteso che la legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età; tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano.

Anche per gli infanti, che pure, per il solo fatto di essere tali abbisognano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall'inabilità, la quale comporti che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versi la persona, assuma forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano. Per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazioni tra soggetti sani e soggetti inabili, anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età.

Nella prima infanzia (così come nella senilità avanzata) non può prescindersi dal parametro mediamente riconducibile a quella determinata fascia di età, in quanto solo sul presupposto della valutazione del parametro medio riconducibile ad una determinata fascia di età, si può, successivamente, verificare se lo stato di alterazione derivante dalla patologia in atto sia tale da integrare il presupposto medico - legale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

20 novembre 2019

Condividi questo articolo: