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Dirigente responsabile dei danni prodotti dal demansionamento di un dipendente.

Corte dei Conti, Sezione Veneto, sentenza 139 del 2015.

Una lavoratrice comunale, esautorata dalle sue mansioni, proponeva ricorso al Giudice del Lavoro che condannava il Comune a reintegrarla in mansioni equivalenti alla sua qualifica ed a risarcirle il danno.

La Procura azionava, quindi, una pretesa nei confronti del Segretario Generale del Comune, che era anche Dirigente del Servizio Risorse Umane, per il danno occorso all'ente locale in virtù dei provvedimenti del Giudice del Lavoro.

Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi e l’organizzazione delle risorse umane. Rientrano nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione e l’organizzazione nell’ambito degli uffici.

Il Segretario Generale e Dirigente del Servizio Risorse Umane aveva il potere ed il dovere di garantire alla lavoratrice una collocazione adeguata alle sue mansioni, ben potendo essere il lavoratore adibito a nuove mansioni ma sempre equiparabili oggettivamente (per categoria) e soggettivamente (in relazione alle capacità professionali acquisite durante il rapporto di lavoro).

All’epoca delle condotte contestate, il ccnl autonomie prevede la distinzione del personale in quattro categorie. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, erano esigibili.

Se il Segretario Generale e Dirigente del Servizio Risorse Umane fosse tempestivamente e adeguatamente intervenuto, avrebbe potuto evitare l’aggravarsi della situazione della dipendente: poteva trovare, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, una collocazione conforme al profilo della dipendente.

La condotta del Segretario Generale e Dirigente del Servizio Risorse Umane, che per due anni e mezzo ha omesso di attribuire alla dipendente precise mansioni alternative ed adeguate, secondo la Corte dei Conti, è stata la causa del danno erariale costituito dalla somma al cui pagamento il Giudice del Lavoro ha condannato il Comune a titolo di risarcimento.

La Corte dei Conti ha, quindi condannato il Segretario Generale al risarcimento del danno quantificato in oltre 60.000 euro.

22 febbraio 2016

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