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Dequalificazione: assegnazione di mansioni dal contenuto professionale non equivalente a quelle in precedenza esercitate

Tribunale di Santa Maria C.V., sentenza 3976 del 2014.

Un lavoratore era stato assunto dalla Indesit Company come conduttore di matrice ferroviaria anche perché in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Ferroviere dello Stato.
Il lavoratore, nel corso del rapporto, lamentava che improvvisamente la società lo aveva assegnato alla catena di montaggio e gli aveva affidato compiti elementari, semplici e ripetitivi non corrispondenti alle mansioni in precedenza svolte ed inferiori a quelle del livello contrattuale posseduto e che il dimensionamento aveva mortificato la professionalità acquisita.
La FIM CISL di CASERTA ne affidava l'assistenza legale all'avvocato Domenico Carozza.
Con ricorso depositato nel 2007, si chiedeva al Tribunale di dichiarare il diritto del lavoratore a svolgere i compiti previsti dalla reclamata categoria del ccnl metalmeccanici con conseguenziale reintegra nei compiti dalla stessa previsti.
L'istruttoria processuale confermava che vi fosse stato un sensibile cambiamento dei compiti lavorativi e che tale cambiamento era da ricollegarsi al trasferimento ad altro reparto. I testimoni  riferivano del carattere semplice e ripetitivo delle mansioni attribuite e descrivevano la sensibile differenza dei compiti cui il lavoratore era stato addetto con quelli che svolti in precedenza. Il dipendente fino al passaggio al reparto montaggio svolgeva mansioni di macchinista addetto al trasporto su rotaie di merci, compito che richiedeva un effettiva preparazione ed addestramento professionale e che veniva svolto con un certo margine di autonomia gestionale.
Le mansioni successivamente assegnate mancavano dei requisiti di competenza professionale tecnica e autonomia gestionale previste anche della declaratoria professionale del ccnl.
Il Tribunale ha ritenuto che la semplicità e ripetitività dei compiti configurassero l'effettivo demansionamento del lavoratore avuto riguardo alle mansioni precedentemente espletate:  evidente nella differenza riscontrata tra compiti che richiedono addestramento professionale, come il conduttore di motrice ferroviaria con certificato di abilitazione, e altri di tipo elementare, come l'avvolgimento di viti. La dequalificazione del lavoratore è stata individuata dal Tribunale della non equivalenza dei compiti assegnati con quelli precedentemente svolti.
E' stato, quindi, riconosciuto il diritto del lavoratore a essere adibito ai compiti per cui è stato assunto o a compiti superiori a quelli cui è stato assegnato ed il datoDequalificazione: assegnazione di mansioni dal contenuto professionale non equivalente a quelle in precedenza esercitate.re di lavoro è stato condannato  a reintegrare il lavoratore nelle mansioni legittimamente reclamate.

06/10/2015

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