Articolo

Demansionamento, disturbo ansioso-depressivo e malattia professionale. Vittoria per lo Studio Legale Carozza contro l'INAIL.

Tribunale di Napoli, sentenza 414 del 2018.

Un dipendente dell’Azienda Sanitaria ASL Napoli 2 Nord, con inquadramento nella categoria D, fascia 1, profilo di Collaboratore Tecnico Professionale, deduceva che in seguito alla sua segnalazione ai superiori della inadeguatezza delle competenze di un addetto, dipendente di azienda esterna, era stato estromesso dalle mansioni svolte, responsabilità della gestione della fonia e delle reti dati aziendali con nomina ad amministratore di sistema per tutta l’azienda e, quindi,  era stato trasferito presso altri uffici amministrativi, restando del tutto privo di mansioni. Il demansionamento subito aveva pregiudicato la sua salute psico–fisica, causando un grave disturbo d’ansia endoreattivo.
L'istanza amministrativa all’INAIL per il riconoscimento della natura professionale della patologia era rimasta senza esito.
Il lavoratore si rivolgeva all'avvocato Domenico Carozza, che proponeva ricorso giudiziario per chiedere l'accertamento della natura professionale della patologia, con condanna dell’INAIL a corrispondere le prestazioni previste dalla legge.
La difesa del lavoratore esponeva le circostanze di fatto e le ragioni di diritto della pretesa: una sottrazione di mansioni, pressoché totale, il nesso eziologico di esse con la infermità psichica, la richiesta di accertamento della natura professionale della malattia e la domanda alle prestazioni conseguenti previste dalla legge.
Nel corso del processo venivano interrogati i testimoni. All'esito dell'istruttoria, il Giudice disponeva una consulenza di ufficio medico-legale.
Secondo il Giudice, è stata raggiunta la prova circa la vicenda lavorativa ed, in particolare, della privazione dei compiti e mansioni. I testimoni interrogati hanno confermato che l'interessato è stato addetto, sin dalla sua assunzione presso l’Asl Napoli 1 Centro, all’ufficio presso il Centro di Elaborazione Dati dell’Ente, prima presso la sede di Monterusciello e poi di Frattamaggiore, svolgendo mansioni di gestione della rete aziendale per la telefonia e dati, ricevendo le segnalazioni e curando gli interventi unitamente al personale tecnico delle ditte esterne, con specifico incarico di gestire il passaggio di consegne di materiale e delle credenziali di sicurezza dei sistemi software, con nomina ad amministratore di sistema. Il lavoratore era stato, però, poi privato dal suo superiore delle precedenti mansioni e responsabilità per il settore telefonia, non venendo più interpellato per attività di progettazione o per sopralluoghi anche nei cantieri. Molte delle mansioni da lui svolte erano state assegnate ad altro dipendente. L'interessato era stato anche destinatario di rilievi circa il corretto utilizzo del badge marcatempo e del sistema di rilevazione della presenza, venendogli richiesto di timbrare presso la sede di Frattamaggiore, contrariamente alla prassi, in precedenza autorizzata di timbrare presso la sede di Pozzuoli. E' risultato, ancora, che il lavoratore era stato assegnato agli uffici amministrativi di altro distretto sanitario, senza affidamento di incarichi e restando, a causa di ciò, pressoché inoperoso ed è rimasto in tale condizione lavorativa.
L'istruttoria ha confermato che la privazione di mansioni è stata collegata all’avvenuta segnalazione al suo superiore della inadeguatezza, teorica e pratica di un dipendente di ditta esterna, assegnato al servizio di telecomunicazioni ed alla conseguente avocazione a sé da parte del superiore, della gestione di tale personale, con sottrazione dei compiti.
Secondo il Giudice, è stato provato il demansionamento subito, con progressiva riduzione delle mansioni, fino quasi ad un azzeramento dello stesso, per effetto di una condotta posta in essere dall’azienda datrice di lavoro, per mezzo dei suoi dipendenti, superiori gerarchici, non legittima perché fondata su motivi estranei all’assetto tecnico-organizzativo dell’ente e connessi a motivazioni di reazione ad una segnalazione fatta dall'interessato.
Il Consulente Tecnico di Ufficio ha, poi, evidenziato che il lavoratore risulta affetto da una patologia psichica inquadrata come disturbo ansioso–depressivo grave su base reattiva, in politerapia farmacologica, a carattere cronico, a genesi lavorativa. Dalla ricostruzione della storia clinica e del disturbo psichico è risultata una genesi lavorativa. La patologia è stata una reazione ad una situazione lavorativa ben individuata. Un precedente disturbo psichico dell’adattamento è virato, per effetto della vicenda lavorativa, in un disturbo post-traumatico da stress.
La percentuale invalidante è stata stimata dal CTU nella misura del 16% alla stregua delle risultanze delle tabelle Inail sul danno biologico.
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato il diritto del lavoratore al riconoscimento dei benefici di legge conseguenti a malattia professionale ed, in particolare, in ragione della riconosciuta percentuale di riduzione della capacità pari al 16% per effetto del concorso eziologico dell’attività di lavoro, del diritto alla rendita vitalizia. L’INAIL è stata condannata alla costituzione ed al pagamento della rendita vitalizia in favore del lavoratore.
29 gennaio 2018

Condividi questo articolo: