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Decorrenza dal beneficio della esenzione dal pagamento di farmaci dalla data di presentazione della domanda amministrativa all'ASL

 Corte di Cassazione,  sentenza 13854 del 2014.

Una signora, a seguito di ricorso per ottenere le provvidenze per l'invalidità civile, acquisiva il riconoscimento di un grado di invalidità del 67%.
Poiché tale percentuale era sufficiente per l'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie, la signora si rivolgeva alla ASL, che la concedeva il beneficio dalla data della domanda ricevuta.
L'interessata riteneva che il diritto fosse sorto dalla data della precedente domanda diretta alle prestazioni di invalidità civile.
Della questione veniva investita la Corte di Cassazione.
E' prevista l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi.
Sussiste una competenza generale delle commissioni mediche di verifica all'accertamento degli stati stati invalidanti e dell'handicap.
Rilevante è, però, la distinzione tra la fase di accertamento e quello diretto alla concessione delle provvidenze, che invece fa capo al soggetto tenuto all'erogazione della specifica prestazione.
Ferma la natura funzionale dell'accertamento della commissione medica, l'ente tenuto all'erogazione della prestazione è il titolare del definitivo potere di riconoscimento.
La domanda deve essere proposta nei confronti del soggetto legittimato all'erogazione della prestazione e il giudizio circa l'esistenza dello stato invalidante sarà valutato dal soggetto tenuto all'erogazione della prestazione.
Vi è la titolarità dell'obbligazione dell'ASL per le domande di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito provvedimento attestante il diritto alla esenzione.
La domanda è necessaria perché la ASL, rimasta estranea alla procedura di accertamento del requisito sanitario, è il soggetto obbligato all'erogazione e deve provvedere circa il riconoscimento del beneficio.
Il procedimento di verifica del requisito sanitario di invalidità presso le commissioni mediche, è solo strumentale anche al riconoscimento del diritto alla esenzione dalla spesa sanitaria.
La domanda per l'esenzione del pagamento di farmaci è obbligatoria per il beneficio.
A tale onere è collegata la decorrenza della prestazione, in difetto di una norma che attribuisca il diritto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Tale previsione, introdotta per le provvidenze inerenti l'invalidità civile, non trova applicazione per il beneficio dell'esonero del pagamento dei farmaci, poiché la regola della retroazione della decisione dell'autorità amministrativa al momento della domanda del privato non ha valore generale e non ha garanzia costituzionale.
Il diritto all'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria non può avere decorrenza antecedente al momento della domanda presentata alla ASL.
17/11/2014

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