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Coordinamento del personale infermieristico di un’unità operativa complessa e diritto alla retribuzione per mansioni superiori. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 1951 del 222.

Un lavoratore di un’Azienda Sanitaria Locale proponeva ricorso deducendo di essere inquadrato in categoria D. Il medesimo esponeva, però, che con provvedimento dei superiori gerarchici gli venivano assegnate funzioni di coordinamento e, tra esse, il compito di organizzare ed elaborare i turni del personale infermieristico addetto a tale unità. All’interessato, in particolare, erano stati affidati i seguenti compiti: organizzare ed elaborare i turni giornalieri, di reperibilità e di ferie degli infermieri addetti alla Unità operativa complessa di salute mentale, autorizzare il lavoro straordinario, i permessi e i cambi turno degli infermieri, ordinare i medicinali necessari ed organizzare la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria, organizzare e gestire in autonomia ed ampi spazi di discrezionalità i corsi di formazione.

L’interessato reclamava di aver maturato il diritto al trattamento economico previsto per la categoria professionale DS.

Il Tribunale ha accolto il ricorso.

Il Giudice del Lavoro ha richiamato le norme applicabili del Decreto legislativo 165/2011 del CCNL Comparto Sanità.

Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l’articolo 52 del Decreto Legislativo 165/2001 disciplina l’ipotesi dell’assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi previste, stabilendo, da un lato, la nullità di detta assegnazione e, dall’altro, il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. È necessario assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’articolo 36 della Costituzione. Può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l’inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica immediatamente superiore. Costituisce esercizio di mansioni superiori l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti riconducibili ad un livello superiore della declaratoria professionale. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei già menzionati aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive.

 Il Giudice ha, inoltre, riportato le declaratorie delle categorie contenute nel contratto collettivo al fine di verificare se effettivamente fossero state svolte mansioni superiori alla categoria assegnata. La declaratoria della categoria D prevede che appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. Quella della categoria Ds prevede che appartengono a questa categoria, nel livello economico D super (Ds), i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta.

Tra i profili professionali del livello economico D Super è previsto il Collaboratore professionale sanitario esperto che è colui che programma, nell’ambito dell’attività di organizzazione dei servizi sanitari la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l’espletamento delle attività del personale medesimo; colui che collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell’ottimizzazione dei servizi sanitari; colui che coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale. Il Collaboratore sanitario professionale espero assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’attività affidatagli.

A fronte delle allegazioni del lavoratore, l’ASL non ha in alcun modo contestato il dedotto svolgimento delle mansioni indicate (peraltro risultanti anche, in gran parte, da documenti).

Il Giudice ha, inoltre, rilevato che l’Unità di Salute Mentale, ove l’interessato presta la sua attività, costituisce un’Unità Organizzativa Complessa, Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce della declaratoria professionale, in cui il livello D, nel quale l’interessato è inquadrato, viene espressamente riferito ad attività di coordinamento del personale addetto alle Unità Semplici.

Il Giudice ha, dunque, ritenuto provato lo svolgimento di quelle mansioni di coordinamento del personale infermieristico di un’Unità Organizzativa Complessa proprie del livello DS ed ha accertato il diritto alle differenze retributive.

30 agosto 2023

 

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