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Conversione in Legge del Decreto Lavoro 2014: modifica alla disciplina del contratto a termine

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge contenente le disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione. La legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La legge di conversione ha apportato alcune modifiche all'articolo 1 del decreto che interessa i contratti a tempo determinato.
E' confermata l'eliminazione dell'obbligo per i datori di lavoro di indicare le esigenza di carattere tecnico, produttivo o organizzativo che hanno indotto ad applicare un termine al contratto. La soppressione dell'onere della specificazione di una causale opera sia per il contratto a tempo determinato sia per il contratto di somministrazione a tempo determinato.
Non è mutata la disposizione secondo cui l'apposizione del termine è priva di effetti se non risulta da atto scritto.
La somma complessiva dei rapporti a termine instaurati tra un datore di lavoro ed un lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti non può essere di durata superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe.
Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro, inoltre, non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell’anno di assunzione. Con la legge di conversione è stato specificato che la base di computo è costituita dal numero complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato al primo gennaio di ogni anno e che è esclusa la somministrazione di lavoro dalla soglia del 20 per cento.
Attraverso una disciplina transitoria, è previsto che in sede di prima applicazione del limite percentuale, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto legge abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento della soglia percentuale, è tenuto a rientrare nel  limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole.
In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale.
E' sempre fatta salva la individuazione di diversi limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
La legge di conversione, ad integrazione del testo originario del decreto, ha previsto che il limite percentuale non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
I contratti a termine che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, inoltre, possono avere durata pari a quella del progetto a cui si riferiscono.
Le proroghe dei contratti a tempo determinato sono ammesse, senza la necessità di specificarne le ragioni, fino ad un massimo di cinque volte (e non più otto volte come nel testo del decreto antecedente la conversione), nell’arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato.
La durata complessiva del rapporto a termine non può mai, comunque, essere superiore ai tre anni.
Il limite di proroghe è indipendente dal numero dei rinnovi; quando i rapporti sono definitivamente cessati e tra le parti è stipulato un nuovo contratto, fatto salvo l'intervallo minimo tra il precedente il nuovo contratto, anche quest'ultimo è prorogabile per un massimo di cinque volte.
Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Ai fini del computo del periodo massimo di trenta sei mesi si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti svolti fra i medesimi soggetti in regime di di  somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Con il provvedimento di conversione è stato disciplinato il caso della violazione del limite percentuale di utilizzo massimo dei contratti a tempo determinato. Per ciascun lavoratore a tempo determinato assunto oltre la soglia si applica una sanzione amministrativa: pari al 20 per cento della retribuzione per ciascun mese, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia uno; pari al 50 per cento della retribuzione per ciascun mese, se il numero dei lavoratori assunti oltre il limite sia superiore a uno.
E' rimasta invariata la norma secondo cui il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, fatte sempre salve diverse disposizioni di contratti collettivi.
Il decreto legge, a seguito della legge di conversione, prevede ora che per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza
Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.
Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto che costituisce il contratto di lavoro.

19/05/2014
 

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