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Contratti di prossimità e rispetto dei minimali contributivi.

Ministero del Lavoro, interpello 8 del 2016.

Il Ministero del Lavoro si è espresso sulla possibilità che i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi.

L'articolo 8 del D.L. 138/2011 prevede che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario e siano finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro. Le intese possono riguardare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione.

E' assente un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, rispetto al quale opera comunque un limite inderogabile di rilievo costituzionale dettato dell’articolo 36. L'articolo 8 del D.L. 138/2011, poi, non prevede tra i possibili contenuti delle specifiche intese aziendali o territoriali, la determinazione dell’imponibile contributivo. Tali accordi, inoltre, esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono quindi interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.

La Corte di Cassazione ha già affermato, in precedenza, che una retribuzione imponibile non inferiore a quella minima è necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali. Se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter soddisfare tali esigenze.

La Legge 296/2006 richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, ma anche il rispetto degli altri obblighi di legge. Qualora non si osservino gli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, potrà allora essere negata la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

22 febbraio 2016

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