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Condizioni per il distacco genuino del lavoratore

 Corte di Cassazione, sentenza 6944 del 2015

Il dirigente di una azienda di trasporti locale veniva distaccato dal datore di lavoro presso la ATI cui la stessa azienda partecipava e che svolgeva attività di gestione dei servizi di trasporto urbano.
La Corte d'Appello di Napoli rigettava la domanda promossa dal lavoratore volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la ATI.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha ritenuto che il rapporto di lavoro intercorreva tra il lavoratore e l'azienda di trasporti e che la prestazione presso la ATI era derivata da provvedimento di distacco e non da autonoma assunzione espletata dall'ATI.
La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere tutti gli elementi del distacco, ed in particolare l'interesse del distaccante e la conservazione del potere direttivo in capo al distaccante.
Con riferimento all'interesse del distaccante, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il distaccante che gestisce i trasporti extraurbani aveva interesse alla prestazione del proprio dipendente resa in posizione dirigenziale presso il soggetto che svolgeva attività di gestione dei servizi di trasporto urbano, che naturalmente con i primi dovevano essere coordinati al meglio per la stessa efficacia dei trasporti extraurbani.
La Corte di Cassazione ha ribadito che la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha condannato il lavoratore al pagamento di oltre cinquemila euro di spese legali.

 

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