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Collaborazione a progetto presso un centro per l’impiego.

Corte di Cassazione, sentenza 3314 del 2019.

La Corte di Appello di Cagliari condannava la Provincia di Sassari al versamento dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori subordinati in favore di un collaboratore a progetto di un Centro per l’impiego.

La Corte di Appello riteneva che l'attività lavorativa svolta presso il Centro dell'impiego, attività qualificata dalla Pubblica Amministrazione in termini di lavoro a progetto, si era atteggiata nel concreto secondo lo schema della subordinazione; rilevava che dalla istruttoria era emerso che il collaboratore aveva osservato i medesimi orari di lavoro imposti agli altri lavoratori del Centro, anche quanto al previsto rientro pomeridiano, era stata assoggettato al potere organizzativo del collega anziano che rappresentava il datore di lavoro ed era organicamente inserito nell'organizzazione aziendale.

La Corte di Appello accertava che il collaboratore aveva svolto la medesima attività lavorativa espletata dai dipendenti del Centro, la cui prestazione era interscambiabile con quella svolta dal medesimo, ed evidenziava che i compiti espletati da quest'ultimo, finalizzati alla erogazione dei servizi propri del Centro, non erano diversi per contenuto e per modalità di svolgimento da quelle proprie degli altri lavoratori che prestavano servizio alle dipendenze del Centro e non postulavano competenze e professionalità peculiari e diverse rispetto a quelle esistenti nell'organico.

La Corte di Appello rilevava che il lavoratore aveva rinunciato alla domanda volta all'accertamento della conversione dei rapporti di lavoro a progetto in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, richiamato l’articolo 2126 del codice civile, accoglieva la domanda volta alla condanna dell’Ente al versamento dei contributi previdenziali dovuti in ragione dell'accertato svolgimento dell'attività di lavoro subordinato.

La Provincia di Sassari proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha rigetto il ricorso.

Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, nè che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.

La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Nel caso affrontato è stata correttamente valorizzata l'assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 (professionalità e competenze non esistenti in organico).

La natura subordinata del rapporto è stata correttamente affermata dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso e avere escluso qualsiasi margine di autonomia del prestatore.

Le risultanze di causa hanno consentito di ritenere provati: l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del Centro e la soggezione del medesimo al potere organizzativo del collega anziano dipendente del Centro stesso, l'adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali del Centro, la predeterminazione dell'orario di lavoro, il vincolo di soggezione al potere organizzativo e gerarchico e che l'attività qualificata a progetto per la realizzazione di attività innovative era stata eterodiretta nei tempi e nei modi e aveva avuto ad oggetto prestazioni lavorative non diverse per contenuto e modalità di svolgimento da quelle proprie degli altri lavoratori che prestavano servizio presso il Centro.

L'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale discende dall'articolo 2126 del codice civile, in conseguenza dell'avvenuto svolgimento alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di un rapporto di lavoro che si era connotato di fatto in termini di subordinazione e non di autonomia.

L’articolo 2126 del codice civile consente di salvaguardare in favore del lavoratore i suoi diritti retributivi e contributivi in caso di vizi del contratto di lavoro e si applica anche alle ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

14 marzo 2019

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