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Collaborazione a progetto per attività di ricerca. Diritto alla DIS-COLL. Vittoria per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli 2769 del 2019.

Una ricercatrice stipulava un contratto di lavoro a progetto con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per svolgere attività di ricerca inerente la rigenerazione dei tessuti.

La Fondazione committente ha natura privatistica.

Alla cessazione del rapporto l'interessata presentava domanda per la prestazione DIS-COLL.

L’INPS rigettava la domanda motivando che non sono destinatari della prestazione anche gli assegnisti di ricerca e dottorandi.

Veniva promosso ricorso giudiziario deducendo che l'interessata non era stata né assegnista di ricerca, né dottoranda né tirocinante presso la Fondazione.

L'articolo 15 del decreto legislativo 22/2015 prevede il riconoscimento della indennità di disoccupazione DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

In nessuna parte della disposizione vi è l'esclusione di assegnisti di ricerca e dottorandi dalla possibilità di accedere alla indennità. L'INPS, dunque, con propria circolare, propone l'introduzione di una norma non prevista dalla legge. L'INPS richiama quanto indicato dal Ministero del lavoro con interpello 31/2015 che propone tale esclusione in ragione della disciplina particolare dal contenuto formativo per gli assegnisti di ricerca, i dottorandi ed i titolari di borsa di studio.

Tuttavia, i contratti degli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio nulla hanno a che fare con il rapporto intercorso nel caso affrontato con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

L’INPS ha confuso i contratti di assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio con il contratto di lavoro a progetto dell'interessata. La collaboratrice non è stata né gli assegnista di ricerca, né dottoranda, né titolare di borse di studio, bensì titolare di un contratto privato di lavoro a progetto con un ente privato. Le attività di ricerca hanno costituito solo il progetto cui il contratto di lavoro era afferente ed i compiti che ella doveva attendere era funzionali al programma di ricerca che tale Fondazione privata stava sviluppando.

Il Tribunale di Napoli h accolto il ricorso.

L'articolo 15 del Decreto legislativo 22/2015 non fa alcun riferimento agli assegnisti di ricerca e dottorandi in ordine all’esclusione degli stessi dall’accesso alla DIS-COLL.

L’ interpretazione limitativa per gli assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borsa di studio nasce dal fatto che legge 240/2010 individua negli assegni di ricerca una componente simile a quella formativa. Pertanto, l’iscrizione degli stessi alla gestione separata non sarebbe sufficiente ad estendere anche a loro l’indennità di disoccupazione. Resta confermata la natura speciale del rapporto, così come di quello dei borsisti e dei tirocinanti per il regime di esenzione fiscale degli stessi, prevista anche per i lavoratori autonomi.

Detta impostazione, tuttavia, è contenuta in atti interpretativi privi di valore normativo e, con riferimento alle circolari INPS, atti di carattere interno all’Ente.

Nel caso affrontato, però, dirimente è l'estraneità in capo alla collaboratrice della qualifica di assegnista di ricerca, tirocinante e titolare di borsa di studio. Ella ha stipulato un contratto privato di lavoro a progetto con un ente privato. L’attività di ricerca era strumentale all’attuazione del progetto. Il riferimento alla attività di dottorato da essa prestata per l’Università nel contratto di collaborazione è soltanto connesso all’attività affidatale per la realizzazione del piano di indagine scientifica.

Il Tribunale ha, in definitiva, accertato il diritto della collaboratrice a percepire la prestazione DIS-COLL ed ha condannato l'INPS a pagare il relativo importo.

23 settembre 2019

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