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Chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (legge di riforma del mercato del lavoro) in materia di collaborazioni a progetto

Ministero del lavoro,  circolare n. 29 del  11 dicembre 2012

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune precisazioni interpretative con riferimento alle novità introdotte dall’articolo 1 commi 23-25 della Legge n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro). Le novità introdotte trovano applicazione per i contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012.
Il Ministero ha precisato che, ai sensi del novellato articolo 61 del D.Lgs. 276/2003, il “progetto” resta l’unico ed indispensabile requisito cui ricondurre i rapporti di collaborazione continuata e continuativa.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici. Il riferimento al programma di lavoro o alla sua fase è stato eliminato dalla disciplina.
Il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l’attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. Risulta, dunque, imprescindibile, l’individuazione di un risultato finale che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
Il progetto non può coincidere con l’oggetto sociale del committente: pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa, deve essere caratterizzato da autonomia di obiettivi e contenuti.
E’ necessario, inoltre, che dal contenuto del contratto, ovvero dalle modalità di svolgimento della prestazione, non emerga il carattere meramente esecutivo o ripetitivo dei compiti assegnati al collaboratore. Quest’ultimo deve avere margini di autonomia, anche operativa, nello svolgimento dell’attività.
Novità rilevanti sono state introdotte anche in tema di corrispettivo del collaboratore a progetto. Il compenso minimo dovrebbe essere individuato dalla contrattazione collettiva sul modello di ciò che avviene per i rapporti di lavoro subordinato. Dove non sia presenta la contrattazione collettiva, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai ccnl di categoria applicati nel settore di riferimento per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.
Riguardo le sanzioni, la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.
Nell’ipotesi in cui, invece, il collaboratore a progetto esegue le prestazioni  in maniera non autonoma, ovvero con modalità analoghe a quella dei lavoratori subordinati, opererebbe una presunzione relativa di subordinazione. In tal caso, il committente potrebbe provare in giudizio comunque la genuinità della collaborazione.

18/12/2012

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