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Cause di licenziamento, la Cassazione fa chiarezza sull'imputabilità dell'impresa.

Intervento dell'avvocato Sergio Carozza pubblicato su ildenaro.it

Un lavoratore era stato alle dipendenze di diversi soggetti giuridici, tra cui una società ed un consorzio cui la società partecipava. Il medesimo impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal consorzio. Il lavoratore prospettava la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra i vari datori e conveniva in giudizio sia il consorzio che una delle società partecipanti chiedendo dichiararsi l’illegittimità del provvedimento espulsivo. Il lavoratore invocava il collegamento funzionale tra la società ed il consorzio e lamentava che l’individuazione del personale eccedentario avrebbe dovuto estendersi all’intero gruppo societario.

Il Tribunale rigettava il ricorso e negava che potesse configurarsi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, non avendo il lavoratore assolto all’onere della prova relativo alla unicità della struttura organizzativa produttiva, mancando riscontri sulla integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, sul coordinamento tecnico amministrativo e finanziario che attribuisse uno scopo comune alla pluralità di attività e sulla utilizzazione contemporanea della attività lavorativa da parte delle diverse società.

Dopo il giudizio di appello, della controversia veniva investita la Cassazione.

La Suprema Corte (sentenza 160 del 2017) ha ricordato che compete al giudice il solo controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo di licenziamento addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale la parte datoriale ha l’onere della prova della effettività. Il datore di lavoro deve, però, dimostrare anche la inutilizzabilità del lavoratore in altre posizioni equivalenti nell'ambito del contesto aziendale.

Solo in alcuni casi, è possibile spingere la verifica sui possibili impieghi alternativi al licenziamento all'intero perimetro del gruppo di imprese.

In coerenza con i precedenti approdi, la Cassazione ha ribadito che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, compreso quello della verifica delle posizioni professionali occupabili, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra. Ciò sarebbe possibile solo quando sussista una situazione che consenta di ravvisare, anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Tale situazione ricorre in casi circoscritti e di difficile verifica, ovvero ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale. Tale circostanza deve essere accertata in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti. Deve essere rilevata l’esistenza di una serie di requisiti quali l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune, il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo e l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Fuori da questa ipotesi di complesso accertabilità, il gruppo societario non costituisce un unitario centro di imputazione giuridica nell'ambito del quale è possibile estendere il controllo della fondatezza delle ragioni del licenziamento.

 

02 marzo 2017

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