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Cassa Edile: corretta la pretesa determinata in ragione degli importi mensilmente denunziati dalla stessa impresa. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli, sentenza 4206 del 2022.

Una società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Cassa Edile della Provincia di Napoli per il pagamento delle somme dovute secondo il contratto collettivo nazione per le imprese edili. La società contestava la debenza degli importi reclamati dalla Cassa Edile e, in ogni caso, l’erroneità dei calcoli dell’ente riportati nell’estratto conto dei debiti.

L’opposizione è stata rigettata.

Il Tribunale ha sottolineato che l’ammontare del debito è stato determinato in ragione degli importi mensilmente denunziati dalla stessa impresa.

Le denunce trasmesse alla Cassa Edile costituiscono riconoscimento di debito anche ai sensi dell'articolo 1988 del Codice civile.

La Cassa Edile è un ente di fatto, promosso e gestito da associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali per fini mutualistici e previdenziali, che opera in favore dei lavoratori del settore delle costruzioni; la sua istituzione è prevista e disciplinata dal contratto collettivo nazionale.

Tra i vari compiti della Cassa Edile vi è quello di ricevere gli accantonamenti dovuti dai datori di lavoro (quantificati con una percentuale fissa degli emolumenti della retribuzione) a titolo di trattamento economico per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, da versare poi ai dipendenti alle scadenze previste dagli accordi sindacali, e di ricevere le quote di contribuzione, allo scopo di attuare le varie forme di assistenza e previdenza che la Cassa deve effettuare.

Il rapporto che si instaura tra datore di lavoro e Cassa Edile, per il pagamento da parte di quest’ultima ai lavoratori delle somme dovute in base agli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro, va qualificato come delegazione di pagamento, ai sensi dell’articolo 1269 del Codice civile.

Anche rispetto al pagamento dei contributi la Cassa Edile è sempre titolare e legittimata a richiederli al datore di lavoro, a prescindere da ogni comportamento di questi.

Le prestazioni che eroga la Cassa Edile sono finanziate dai datori di lavoro, versando gli accantonamenti per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori).

La Cassa Edile ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse Edili. Oltre agli accantonamenti relativi ai lavoratori, il decreto ingiuntivo era riferito anche ai contributi dovuti dal datore di lavoro alla Cassa Edile e finalizzati a dotare l’ente di previdenza delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Tribunale, dunque, in mancanza di prove in ordine al pagamento sia a titolo di accantonamenti che a titolo di contributi, ha rigettato l’opposizione ed ha confermato la condanna nei confronti dell’impresa proprio per l’importo reclamato.

31 ottobre 2023

 

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