Articolo

Calcolo delle ferie per i dipendenti pubblici degli enti locali a tempo parziale.

ARAN Orientamento applicativo RAL1790.

L’ARAN ha fornito alcuni chiarimenti sul calcolo delle ferie e dei permessi retribuiti per dipendenti pubblici degli enti locali.

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, in materia di ferie, trova applicazione l’articolo 7 del ccnl delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000: al personale assunto a termine competono solo i giorni di ferie maturati in relazione alla durata del servizio prestato.

Il dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie (e di festività soppresse) spettanti per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Come previsto dall'articolo 6 del ccnl 14 settembre 2000, il trattamento economico di ciascuna giornata di ferie è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

Il dipendente impiegato con lavoro a tempo parziale verticale, ha diritto ad un numero di giorni di ferie (e festività soppresse) proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, confrontate con le giornate del rapporto a tempo pieno, secondo l'articolo 6 del ccnl 14 settembre 2000. Il numero di giorni di ferie dovrà, quindi, essere riproporzionato in relazione alle giornate di lavoro previste nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

Nel caso di rapporto a tempo parziale di tipo misto, trovano applicazione entrambe le forme di riproporzionamento. Ai fini della quantificazione dei giorni di ferie, in considerazione dell’articolazione dell’orario solo su alcuni giorni della settimana, troverà applicazione la regola prevista per il tempo parziale verticale. Per ciò che attiene al trattamento economico delle ferie, invece, troverà applicazione il riproporzionamento previsto per il tempo parziale orizzontale, nel senso che esso sarà commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

Le stesse regole trovano applicazione anche per i tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari di cui all’articolo 19 del ccnl del 6 luglio 1995.

02 novembre 2015

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