Articolo

Attività di geometra incompatibile con quella di dipendente dell'Agenzia del Territorio.

Corte di Cassazione, sentenza 3622 del 2018.

La sentenza impugnata respingeva l'appello di un dipendente avverso la decisione del Tribunale di Catania, di rigetto del ricorso di impugnazione del licenziamento senza preavviso irrogatogli dall'Agenzia del Territorio.

Il lavoratore era stato licenziato perché, a fronte di ripetute richieste dell'Amministrazione di porre fine alla situazione di incompatibilità riscontrata tra l'attività di dipendente pubblico e quella libero-professionale di geometra, egli riteneva di non volere porre fine all'attività di geometra, considerando compatibile lo svolgimento di tale attività con il rapporto di lavoro a part-time (entro il 50% dell'orario normale) in corso presso l'Agenzia.

Secondo la Corte di Appello di Catania, invece, non vi era alcun dubbio interpretativo in merito all'assolutezza del divieto per di svolgere l'attività di geometra. Le norme coinvolte sono finalizzate a garantire l'autonomia e l'indipendenza del personale cui sono assegnati i compiti delicati affidati all'Agenzia del Territorio.

Il DPR 18/2002 pone una disciplina speciale per dettare le disposizioni volte a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali. Il provvedimento contiene una elencazione precisa delle attività inibite (tra le quali rientra quella di geometra) e non è confrontabile con la normativa in materia di incompatibilità riguardante altri settori della Pubblica Amministrazione.

Quanto alla alla proporzionalità della sanzione, la Corte di Appello sottolineava che l'Amministrazione aveva invitato più volte il dipendente a far cessare la situazione di incompatibilità, ma l'interessato che aveva opposto un netto rifiuto a tale richiesta ritenendo insussistente l'incompatibilità. Il recesso era l'unico rimedio utilizzabile da parte dell'Amministrazione per porre fine ad una situazione di incompatibilità dopo il fallimento dei numerosi tentativi di ottenere dall'interessato la cessazione del cumulo di attività in oggetto.

Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione che la Suprema Corte respingeva condannandolo al pagamento di oltre 5000 euro di spese legali.

Da una lettura complessiva del DPR 18/2012 si desume che tutta la disciplina in materia di indipendenza e autonomia tecnica dettata per i dipendenti delle Agenzie fiscali è più rigorosa rispetto a quella ordinaria dei pubblici dipendenti, specialmente con riguardo all'incompatibilità e al cumulo di impieghi. La normativa risponde a due principi generali: a) il dipendente deve salvaguardare l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento dell'attività di servizio; b) il dipendente deve evitare le attività che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali.

Nell'applicazione della normativa viene dato particolare rilievo anche alle apparenze. La condotta del pubblico dipendente deve essere ispirata a principi di imparzialità, buon andamento e indipendenza, intesa come divieto per il dipendente di svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi, o comunque in contrasto con il corretto funzionamento dei compiti d'ufficio ovvero che possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione.

Il DPR 18/2002 pone, dunque, una norma speciale per il personale delle Agenzie fiscali. Si tratta di una disciplina in tema di incompatibilità e conflitto di interessi più rigorosa di quella generale, giustificata dai delicati compiti assegnati a tali Agenzie e dalla necessità di assicurare l'autonomia formale e sostanziale delle Agenzie stesse in tutti i suoi diversi aspetti, onde tutelarne in modo efficace l'efficienza e la trasparenza.

Si tratta di obiettivi che rinvengono la loro base in principi generali di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché il principio secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.

I valori di legalità, trasparenza ed integrità comportano l'adozione da parte delle Agenzie di linee di intransigenza nell'intraprendere azioni disciplinari volte a sanzionare comportamenti quali quelli addebitati all’interessato anche perché l'attività delle Agenzie e i suoi risultati contribuiscono in larga misura ad assicurare le risorse necessarie per il funzionamento degli apparati pubblici e per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

E’ del tutto ragionevole, secondo la Corte di Cassazione, che le incompatibilità dei dipendenti delle Agenzie fiscali siano sottoposte ad un regime più severo di quello previsto in generale per i pubblici dipendenti.

12 marzo 2018

Condividi questo articolo: