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Assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Ministero della Salute, nota 14368 del 2015.

Con sentenza 5714/2015, il TAR del Lazio ha annullato la circolare 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, interpretando l’articolo 55 septies del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal decreto legge 101/2013, aveva disposto che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti contrattuali similari o alternativi, non potendo più imputare a malattia l’assenza dal servizio dovuta alle predette fattispecie.
Il TAR ha rilevato che la nuova formulazione del D. Lgs. 165/2001, che usa l'espressione "il permesso è giustificato" al posto della precedente "l’assenza è giustificata", è generica e funzionale alla regolazione di situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico acclarato, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non presuppone necessariamente la presenza di una patologia in atto. Il TAR ha ritenuto errata  l'interpretazione della norma proposta dalla circolare che richiama direttamente i permessi per "documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)". Tale richiamo è inammissibile, secondo i giudici amministrativi, perché tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull’assenza per malattia.
Per il TAR la novella legislativa deve comportare, per la sua applicazione, una revisione della disciplina contrattuale di riferimento, per cui ha dichiarato l'annullamento della circolare 2/2014 per illegittimità in quanto la materia deve trovare attuazione nella disciplina contrattuale, da rivisitare, e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali a CCNL già sottoscritti.
Il Ministero della Salute, in ossequio alla sentenza del TAR, ha disposto che le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno essere imputate dai dipendenti a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall’ARAN precedentemente alla circolare annullata.

 

25/05/2015

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