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Assenza dal servizio del dipendente pubblico per visite, terapie, esami diagnostici o prestazioni specialistiche

Dipartimento Funzione Pubblica,  circolare n. 2 del 2014.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indicazioni sull'applicazione dell’articolo 55 del decreto legislativo 165/2001, come modificato dal decreto legge 101/2013.
Tale disposizione prevede attualmente che nel caso in cui  l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di  visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il permesso è giustificato con la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura,  anche  privati,  che  hanno svolto la visita o la prestazione. Tali documenti possono essere trasmessi dai medesimi medici o dalle stesse strutture con posta elettronica.
A seguito dell'entrata in vigore della modifica legislativa, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente dovrebbe fruire di premessi per documentati motivi personali, secondo le rispettiva disciplina del ccnl, o di istituti contrattuali analoghi (come possono essere i permessi brevi o la banca delle ore).
La giustificazione della assenza dovrebbe avvenire con dichiarazione sulla presenza del soggetto interessato redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha erogato la prestazione. La documentazione dovrebbe essere consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'amministrazione oppure trasmessa per via telematica dal medico o dalla struttura.
L'attestazione deve riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e della struttura presso cui è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura sanitaria erogante al prestazione.
Questi atti non costituiscono certificazione di malattia e, dunque, non devono esservi citate diagnosi né prestazioni somministrate.
Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di viste specialistiche, l'effettuazione di terapie o esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, troverebbero, invece, applicazione le regole ordinarie sulla giustificazione dell'assenza per malattia.
In tali ipotesi, il medico redige l'attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le regole vigenti. In caso di controllo medico legale, inoltre, l'assenza dal domicilio dovrebbe essere giustificata con la produzione da parte del lavoratore dell'attestazione di presenza presso il presidio clinico. L'assenza per malattia è soggetta al relativo trattamento giuridico ed economico.
Nel caso di dipendenti che, per le patologie sofferte, devono sottoporsi con periodicità, a terapie che causano incapacità al lavoro, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione del medico curante che attesti la necessità dei trattamenti sanitari ripetuti secondo cicli di terapia o un calendario specifico. Tale documentazione dovrebbe, comunque, essere integrata con i singoli attestati di presenza da cui risultino le terapie effettuate. La presenza potrebbe essere comprovata anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

 

31/03/2014

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