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Assegno sociale: valutazione del reddito del richiedente e del coniuge.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 521 del 2016.

Un soggetto riceveva dall’INPS il diniego alla richiesta di erogazione dell’Assegno Sociale.

L’interessato si rivolgeva allo Studio Legale Carozza per agire in giudizio contro il provvedimento dell’INPS.

L’assegno sociale, disciplinato dalla legge 335/1995, è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo esclusivamente riferita alla sussistenza di uno stato di bisogno ovvero all'insussistenza di redditi idonei al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

Hanno diritto all'assegno sociale i cittadini che abbiano 65 anni e 7 mesi di età e che non siano titolari di reddito. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.

Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Nel caso affrontato, l'ente previdenziale sosteneva l'inesistenza del diritto del soggetto per la presunta presenza di un reddito familiare superiore al limite necessario in quanto il coniuge del richiedente era titolare di partita IVA.

Nel corso del processo, si provvedeva a provare con documentazione dello stato civile e della Agenzia delle Entrate, che il richiedente e ed il coniuge negli anni precedenti la domanda non avevano conseguito reddito alcuno. La difesa dell’interessato curava anche di provare la cessazione della partita Iva del coniuge in tempo antecedente di anni alla richiesta dell’Assegno Sociale.

Il Giudice del Lavoro riteneva fondato, quindi, il ricorso promosso dallo Studio Legale Carozza e condannava l’INPS a pagare all’interessato la prestazione richiesta sin dal momento della domanda.

27 giugno 2016

 

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